Contenzioso

Il de minimis computato su tre esercizi finanziari

di Michele Regina

Dalla Corte d’appello dell'Aquila un importante chiarimento in tema di de minimis.
L'argomento noto è il metodo di calcolo dei tre anni su cui misurare il diritto al beneficio.
I giudici del gravame dell'Aquila con sentenza n. 757 del 25 giugno 2015 hanno fornito una risposta sulle modalità temporali di calcolo degli aiuti de minimis riconosciuti ad una medesima impresa, che risalgono al regolamento CE 69/2001, sostituito poi dall’1 gennaio 2007 dal nuovo regolamento CE 1998/2006, che ha anche incrementato il limite degli aiuti da 100mila a 200mila euro. Tra l'altro ulteriore modifica si è avuta come noto con il regolamento 1407/2013.
Il motivo del ricorso giudiziario è stato determinato dal conteggio del periodo dei tre anni, che vanno intesi su tre esercizi finanziari e non su tre anni, come confermato dai Giudici.
Per tale sentenza, secondo i professionisti, l'Inps dovrebbe cambiare posizione fornendo indicazioni agli ispettori alla luce e del nuovo orientamento giurisprudenziale e della nuova normativa europea sul de minimis.
L'Istituto ha utilizzato invece un più restrittivo parametro nelle sue verifiche, che ha ingenerato contrasto con le aziende e i loro professionisti sul criterio di verifica del superamento del limite "de minimis" e su come calcolare il triennio di riferimento. L'Inps ha ritenuto che il periodo del triennio non fosse riferito agli esercizi finanziari, ma che andasse calcolato giorno dopo giorno.
Ma tale metodo di calcolo ha falsato la verifica del superamento del limite degli aiuti de minimis: comportando la restituzione la restituzione dell'importo di 100mila euro usufruito con applicazione delle sanzioni per morosità.
Con la sentenza in questione si faceva riferimento al periodo agosto 2002–luglio 2005 e non già agli esercizi finanziari 2002- 2003-2004 e 2003–2004-2005. Tale calcolo applicato non sul triennio degli esercizi finanziari comporterebbe per somme di lieve importo rientranti nei benefici de minimis restituzioni più che onerose, oltre che non legittime, da parte delle aziende.

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