Contenzioso

Rimando alle sezioni unite per la giurisdizione sulle sanzioni in materia di omessa regolarizzazione dei lavoratori dipendenti

di Silvano Imbriaci

La sezione lavoro della Cassazione, con ordinanza interlocutoria 21877 del 27 ottobre 2015, ha chiesto l'intervento del primo presidente della Corte per l'eventuale rimessione alle sezioni unite della questione controversa riguardante l'individuazione della giurisdizione in materia di sanzioni per il lavoro sommerso, previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge 12/2002 per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria.

Il problema si pone in quanto la sentenza della Corte costituzionale 130/2008 ha escluso la giurisdizione delle commissioni tributarie: è stato infatti dichiarato illegittimo l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/1992, nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria le controversie sulle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari, anche per le ipotesi in cui siano rese in violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Questo perché altrimenti, associando la giurisdizione del giudice tributario a tutti i casi di attribuzione a un organo finanziario del potere di irrogare le sanzioni, sarebbe stato creato, di fatto, in violazione dell'articolo 102 della Costituzione, un giudice speciale dell'amministrazione tributaria.

A nulla rileva il fatto che da un punto di vista normativo la questione sia superata, in quanto l'articolo 36-bis del decreto legge 223/2006, introdotto in sede di conversione dalla legge 248/2006, ha modificato in più parti l'articolo 3 del decreto legge 12/2002, tra l'altro attribuendo alla direzione provinciale del Lavoro – anziché all’agenzia delle Entrate – la competenza a irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. Infatti l'individuazione della giurisdizione costituisce ancora problema aperto in relazione alle vicende pregresse che hanno portato, nel caso di specie, la commissione tributaria regionale di Palermo a respingere l'appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Agrigento, confermando la legittimità dell'avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti del datore di lavoro, per effetto della omessa regolarizzazione di due lavoratori dipendenti.

La devoluzione della questione alle sezioni unite è quindi sembrata, alla sezione lavoro, atto opportuno, anche se dall'esito prevedibile. Secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, infatti, la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, non essendo sufficiente il mero dato formale ed oggettivo relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione. La lettura dell'articolo 2, comma 1 del Dlgs 546/1992 volta ad attribuire la giurisdizione alle commissioni tributarie in ragione dell'organo cui è affidato il potere sanzionatorio (ratione temporis) finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni unicamente sulla base del criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente a irrogarle e dunque a prescindere del rapporto cui si riferiscono.

Deve perlatro rilevarsi che di recente la questione era già stata sottoposta al vaglio delle sezioni unite (sezioni unite 23918/2014), senza che però il giudice di legittimità avesse potuto statuire in merito, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cassazione, 2067/2011 5704/2012). Per un precedente specifico più risalente si veda la sentenza 15846/2009, mentre per l'orientamento contrario l’ ordinanza 7931/2008 che ricorda la pronuncia 2888/2006, secondo cui «l'oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all'organo (agenzia delle Entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinente a tributi, come fatto palese dall'impiego del termine comunque».

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