Contenzioso

Crediti di lavoro, amministrazione giudiziaria del datore e giudice competente

di Mariolina La Barbera

I crediti dei lavoratori, se sorti anteriormente alla sottoposizione dell'impresa datoriale ad amministrazione giudiziaria non devono essere oggetto di ingiunzione da parte del Giudice del lavoro, ma devono essere accertati secondo le norme di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) che prevedono la presentazione della domanda di ammissione del credito innanzi al Giudice delegato, questo è quanto stabilito dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 724 del 2015. Il Giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica tali domande, indicando i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione. Si ricorda che l'art. 52, D.Lgs. n. 159/2011 prevede che:
“1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.”

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