Contenzioso

Legittimo rifiutare il trasferimento non meritevole di tutela

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

E' consolidata la giurisprudenza nel ritenere che, a fronte di un ordine giudiziale di riammissione in servizio, l'adempimento datoriale presuppone che la ricostituzione “de facto” del rapporto intervenga nelle stesse mansioni e nella medesima sede di lavoro.
La Corte con la sentenza 22414/15 ribadisce questo concetto, ma aggiunge che se il datore, subito dopo aver (formalmente) riattivato il rapporto nell'ufficio di provenienza, sposta ad altro ufficio il lavoratore “per una destinazione da definire”, allora si entra in un terreno diverso, che non è più quello della ottemperanza all'ordine giudiziale, ma del trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro.

L'iniziativa datoriale non costituisce quindi, in sé considerata, inottemperanza all'ordine giudiziale, ma solo a condizione che sia stato effettivamente realizzato un trasferimento di sede meritevole di tutela sulla scorta della regolamentazione prevista dall'art. 2103 del codice civile (in questa parte, non modificato dall'articolo 3 del Decreto 81/15).

E' legittimo, in altre parole, spostare la sede di lavoro del dipendente riammesso in servizio a seguito di declaratoria di nullità del contratto a termine e di conseguente ordine di ripristino del vincolo professionale a tempo indeterminato, anche se ciò avviene ad immediato ridosso della disposta ripresa del servizio. In tal caso, tuttavia, si deve verificare che, sia con riferimento alla sede di destinazione, sia avuto riguardo alla sede di provenienza, sussistano comprovate esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva a presidio del mutamento della sede di servizio. In mancanza di tale deduzione, con onere probatorio interamente rimesso al datore di lavoro, la ricostituzione del rapporto a seguito di ordine giudiziale di riammissione sul posto di lavoro con assegnazione (pressochè) contestuale del lavoratore ad una diversa sede di servizio costituisce una misura illegittima, che il lavoratore può rifiutarsi di adempiere in virtù del principio per cui “inadimplenti non est adimplendum”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©