Contenzioso

Sciopero illegittimo se non sono definiti i tempi e le modalità

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero la proclamazione da parte dei rappresentanti sindacali aziendali di una generica astensione ad oltranza dal lavoro, alla quale i lavoratori sono stati invitati a partecipare in assenza di una finalità di carattere collettivo e senza alcuna predeterminazione con riferimento alle tempistiche e alle modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro.
La Cassazione ha affermato questo principio con la sentenza n. 24653 del 3 dicembre scorso, nella quale ha rilevato che se ai lavoratori è stato richiesto di prestare adesione ad uno sciopero proclamato in termini di assoluta genericità, senza una pur minima individuazione dei tempi e dei modi di esercizio dell'astensione dal lavoro, risulta sostanzialmente azzerato il requisito della predeterminata individuazione delle modalità di attuazione dello sciopero.
Rimarca la Corte che, in presenza di forme di sciopero articolato in modalità “a scacchiera” o “a singhiozzo”, l'individuazione anticipata di modi e tempi di attuazione dell'astensione dal lavoro deve essere effettuata in termini particolarmente evidenti. Per tale ragione, la Cassazione, dopo avere rilevato che la comunicazione dei rappresentanti sindacali non aveva assolto al requisito della predeterminata individuazione delle modalità di attuazione dello stato di agitazione prescelto, ha negato che si fosse in presenza di una iniziativa sindacale riconducibile ad una forma di sciopero.
Nel caso posto all'esame della Corte, il comunicato sindacale, che era stato diffuso all'interno del punto vendita di una nota azienda di distribuzione di generi alimentari, recitava testualmente che «Le forme di lotta saranno così svolte: sciopero da oggi 1-10-2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno».
La società reagiva proponendo ricorso al Tribunale di Firenze, nel quale sosteneva la tesi che l'astensione dal lavoro indetta dai rappresentanti sindacali non potesse annoverarsi tra le forme di sciopero, in quanto non si era in presenza di un'astensione collettiva dal lavoro, bensì di astensioni a mero titolo individuale, prive di collegamento tra loro e unicamente finalizzate al soddisfacimento di interessi personali o familiari degli aderenti all'astensione.
In primo e secondo grado la prospettazione della società veniva rigettata, tra l'altro, sul presupposto che non vi fosse un qualificato interesse ad agire da parte dell'azienda, posto che in sede giudiziaria quest'ultima non avrebbe dedotto la violazione di specifici diritti datoriali, riducendosi la domanda coltivata in giudizio alla richiesta di un mero parere esplorativo.
La Cassazione ribalta questa prospettiva e afferma che, a fronte di un'indizione dello stato di agitazione “a scacchiera”, in assenza di predeterminazione sulle modalità di attuazione dello sciopero, sussiste inevitabilmente un interesse ad agire dell'impresa, la quale si trova esposta al concreto pericolo di una compromissione della propria capacità produttiva aziendale.
Precisa la Corte, a questo proposito, che in presenza di uno sciopero le cui modalità di attuazione sono rimesse totalmente ai singoli lavoratori, senza una sia pur minima predeterminazione, l'impresa risulta seriamente esposta ai pregiudizi che derivano dall'impossibilità di prevenire i disagi per la propria organizzazione con riferimento ai singoli reparti dove poteva, volta per volta, intervenire all'improvviso l'astensione dei lavoratori.
Su tali presupposti, la Cassazione conclude che un'astensione dal lavoro indetta con un comunicato sindacale generico e privo di riferimenti alle modalità ed ai tempi della sua attuazione non è riconducibile ad una legittima forma di sciopero.

La sentenza 24653/15 della Corte di cassazione

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