Contenzioso

La produzione e vendita di software e gli obblighi contributivi del socio accomandatario

di Silvano Imbriaci

Il socio accomandatario di un’impresa di produzione e vendita di software deve obbligatoriamente iscriversi alla gestione commercianti dell’Inps (articolo 1, commi 202 e 203 della legge 662/1996), sussistendone i requisiti, perché l’attività svolta dalla società rientra nell’ambito del terziario, posto che si tratta di attività volta alla fornitura di un servizio.

La pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione 25785/2015 riveste una particolare importanza in quanto fonda l'obbligo assicurativo a carico del socio accomandatario attraverso l'analisi in termini di classificazione ai fini previdenziali della natura dell'attività svolta dai produttori di software che gestiscono anche attività di vendita.

In base all’articolo 49, lettera d della legge 88/1989 rientrano nel terziario, tra le altre, le attività commerciali, comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari. La legge 662/1996 all'articolo 1, comma 202, prevede che «a decorrere dal primo gennaio 1997, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti e artisti».

Per effetto del comma 202, dunque, l'obbligo assicurativo è automaticamente esteso a tutti i soggetti che operano nel settore di inquadramento previsto dall'articolo 49, con esclusione dei professionisti e artisti. Soggetti, questi ultimi, che erano già stati esentati dall'assicurazione commercianti in quanto esclusi già dalla previsione del testo dell'articolo 51 del testo unico imposte dirette, sia pure inseriti nella previsione dell'originario articolo 49 comma 1. La precisazione del 1996 è stata quindi necessaria per evitare che i professionisti e gli artisti potessero essere ricompresi nell'assicurazione obbligatoria per i commercianti per effetto del richiamo all'articolo 49.

Il contenuto della sentenza va letto alla luce di questa precisazione. Secondo la Cassazione (in accordo con il ragionamento esposto dal giudice di merito) l'indagine circa l'individuazione dell'obbligo assicurativo (nel caso di specie a carico del socio accomandatario di una società di software) non deve muovere tanto dalla verifica della prevalenza della commercializzazione del prodotto rispetto a quella di terzi, quanto dalla corretta applicazione dell'articolo 49, sulla cui interpretazione è del tutto irrilevante il contenuto dell'articolo 1, comma 202 della legge 662/1996, nella parte in cui esonera dall'iscrizione obbligatoria i professionisti e gli artisti.

In altre parole l'attività di creazione del software non rileva ai fini previdenziali quale attività professionale o artistica, o meglio, rileva solo nella misura in cui risulti funzionale al fine ultimo dell'attività svolta dalla società e che consiste nella produzione di un servizio, classificabile, ai sensi dell’articolo 49, lettera d, nell'ambito del settore terziario e comportante l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale di colui che, in qualità di socio accomandatario, e non in veste professionale, opera per la realizzazione di quel fine da parte della società stessa.

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