Contenzioso

Dell’infortunio risponde anche l’azienda, per illecito amministrativo

di Luigi Caiazza

Dell'infortunio sul lavoro causato dalla violazione delle norme di sicurezza ne rispondono in sede penale gli autori del fatto e, in sede amministrativa, anche gli enti da cui dipendono direttamente i soggetti imputati di tali violazioni.

La decisione è stata assunta dalla Corte di cassazione (sentenza 2544/2016), chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso proposto dai responsabili di una società e dalla società stessa contro la sentenza di condanna di tutte le parti in primo e secondo grado per l'infortunio mortale di un dipendente. L'amministratore e il direttore tecnico della società sono stati condannati per omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. La società, invece, è stata dichiarata responsabile - sempre per omicidio colposo - dell'illecito amministrativo in base all'articolo 25 septies del Dlgs 231/2001, (ora trasfuso nell'articolo 300 del Dlgs 81/2008).

La Cassazione, nel confutare la tesi difensiva, ha precisato che l'articolo 5 del Dlgs 231/2001 individua i criteri di imputazione oggettiva dell'ente nel fatto che i reati siano commessi nell'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti.
Interesse e vantaggio esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi: il primo attiene a una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il secondo implica un effettivo conseguimento a seguito della consumazione del reato (con valutazione ex post).

Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'infortunio, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, quando, cioè, la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o della errata considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalizzata a risparmiare sui costi dell'impresa. In tal caso l'autore della violazione ha consapevolmente disatteso la normativa allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente come, per esempio, far ottenere alla società una risparmio sui costi della sicurezza.

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, ha violato sistematicamente le norme di prevenzione consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa cui consegue un maggior profitto per l'ente.

Per evitare tale responsabilità l'ente, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 231/2001 (ora articolo 30 del Dlgs 81/2008) avrebbe dovuto provare che erano stati adottati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati e aver affidato ad apposito organismo il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli e controllato su tale compito.

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