Contenzioso

Niente multa o sospensione se non si lavora di domenica

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


L'omissione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore nella giornata festiva domenicale, pur a fronte di una specifica turnazione oraria prevista dal datore di lavoro, non è sanzionabile con il provvedimento disciplinare conservativo della multa e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nel caso in cui il rifiuto della prestazione sia riconducibile, tra gli altri motivi, all'esercizio del diritto di culto.
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione con sentenza 3416/2016, nella quale è stato confermato il giudizio reso dalla Corte di appello di Milano di non proporzionalità delle sanzioni disciplinari irrogate a un dipendente per essere risultato assente dal lavoro in tre distinte occasioni di turno domenicale di servizio.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte si riferisce a un lavoratore nei confronti del quale erano state adottate due sanzioni disciplinari conservative (una multa e un giorno di sospensione) a fronte di tre assenze ingiustificate durante altrettanti turni domenicali di lavoro. Il dipendente si era giustificato affermando che egli intendeva la domenica come un momento dedicato alla pratica della fede, aggiungendo che aveva offerto la propria prestazione di lavoro nelle giornate di riposo immediatamente successive al turno domenicale rifiutato. Precisava ulteriormente il lavoratore che, in altri casi analoghi, l'azienda non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare, la qual circostanza contribuiva a rendere priva di rilievo disciplinare la condotta inadempiente per violazione dell'obbligo di diligenza fissato nell'articolo 2104 del codice civile.
La Corte di cassazione ha valorizzato il contenuto di queste giustificazioni, osservando che, quand'anche l'assenza dai turni di lavoro domenicali previsti aziendalmente integri gli estremi di un'assenza ingiustificata, l'inadempimento contrattuale assume una connotazione modesta e le sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore si connotano per la loro non proporzionalità. La Corte perviene a questa conclusione sul rilievo che il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta dal datore di lavoro, in presenza di una o più violazioni degli obblighi che derivano dal contratto, impone di considerare il contesto nel quale si colloca la condotta del dipendente e le condizioni soggettive che lo hanno animato nella sua decisione di non osservare le disposizioni aziendali.
Sul piano del contesto la Corte valorizza la circostanza per cui il datore di lavoro, evitando di sanzionare altri dipendenti in presenza di un analogo rifiuto del turno di lavoro domenicale, aveva manifestato un atteggiamento di tolleranza. Sul piano soggettivo, la Corte ha dato rilievo sia al fatto che il lavoratore aveva richiesto di non essere assegnato ai turni domenicali per motivi religiosi e di culto, sia al fatto che il dipendente aveva offerto di rendere la prestazione lavorativa in altri giorni di riposo settimanale.
Sulla scorta di questi elementi, la Suprema corte conclude che i tre indici, quello oggettivo e quelli soggettivi, rendono le sanzioni conservative adottate dal datore di lavoro sproporzionate sul piano sanzionatorio rispetto alle mancanze (assenza dal lavoro durante tre turni domenicali) contestate in sede disciplinare.

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