Contenzioso

Repechâge tutto a carico del datore di lavoro

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


In presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, compete al datore di lavoro provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente, in quanto, alla luce degli ordinari principi processuali, l'onere di provare l'impossibilità di esercitare il repechâge ricade esclusivamente sul datore di lavoro.
È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 5592/2016, in cui si afferma che nel ricorso con il quale il lavoratore impugna il licenziamento è sufficiente contestare l'illegittimità della decisione e affermare l'inesistenza delle ragioni aziendali addotte dal datore di lavoro (ivi inclusa la violazione dell'obbligo di repechage), senza che sia necessario assolvere a un onere di allegazione, neppure sul piano presuntivo, di possibili posti alternativi ove poter ricollocare il dipendente allo scopo di evitare il licenziamento.
Secondo l'orientamento espresso con quest'ultima pronuncia della Corte, che sovverte un indirizzo di segno opposto sin qui predominante, incombe sul solo datore di lavoro la dimostrazione dell'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni all'interno della propria organizzazione, senza che a ciò si debba accompagnare una preventiva allegazione da parte del lavoratore circa la presenza di mansioni alternative idonee a scongiurare il recesso.
La Corte ha ben chiaro, e lo dice espressamente, che un consolidato indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità, sin qui prevalente, ha coltivato una interpretazione di segno diametralmente contrario, avendo ritenuto che, quantunque l'onere di provare di aver correttamente assolto all'obbligo di repechâge competa al datore di lavoro, sussiste un diverso e propedeutico onere a carico dello stesso lavoratore di dedurre, in sede di impugnazione del licenziamento, l'esistenza di posti di lavoro alternativi ove poter essere utilmente riassegnato.
La Cassazione aveva raggiunto questa conclusione, cui oggi si contrappone la sentenza 5592/2016, sul presupposto che vi sia un obbligo di collaborazione da parte del lavoratore licenziato nell'accertamento di un possibile repechâge, in virtù di una sorta di “cooperazione processuale”.
Con la sentenza deposita ieri la Corte di cassazione ribalta questa prospettiva e afferma che una netta distinzione tra onere di preventiva allegazione a carico del lavoratore e onere di prova a carico del datore di lavoro non ha ragion d'essere, in quanto si fonda su una petizione di principio priva di fondamento giuridico, finendo per determinare una ingiustificata inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto di lavoro.
Afferma, in questo senso, la Corte di cassazione che l'articolo 5 della legge 604/1966 in materia di licenziamenti individuali pone chiaramente a carico del datore di lavoro l'onere della prova circa la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento nel quale rientra, quale elemento costitutivo, la verifica sul repechâge del lavoratore in una diversa posizione aziendale.
A ulteriore conferma la Corte richiama i principi generali in tema di responsabilità da inadempimento, da quali discende che al lavoratore/creditore competa unicamente di allegare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'inadempimento datoriale per illegittimo esercizio del diritto di recesso, mentre sul datore di lavoro/debitore ricade la dimostrazione delle esigenze oggettive richiamate nella lettera di licenziamento e, altresì, della impossibilità di ricollocare su altre mansioni il lavoratore.
Questa lettura della disciplina sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ad avviso della Cassazione, è avvalorata dal principio di persistenza del diritto e di vicinanza della prova, atteso che il datore di lavoro, per la sua posizione di imprenditore, è nella migliore disponibilità degli elementi idonei a dimostrare le ragioni aziendali che sorreggono il licenziamento, ivi inclusi quelli relativi al possibile repechâge.

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