Contenzioso

L’Inps recepisce la sospensione legale della riscossione dei contributi previdenziali dopo le modifiche del Dlgs 159/2015

di Silvano Imbriaci

L'Inps, con il messaggio 2609/2016 torna sul tema della sospensione legale della riscossione (prevista dall'articolo 1, commi 537-543, della legge 228/2012 – legge di stabilità 2013) a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1 del Dlgs 159/2015. Tali modifiche sono complessivamente volte a un inasprimento di vari aspetti della procedura, per evitare soprattutto che le richieste di sospensione siano inoltrate a scopi chiaramente ed esclusivamente dilatori.

In generale, lo strumento della sospensione legale previsto dalla legge 228/2012 consente al contribuente di ottenere la sospensione dell'attività di riscossione di somme iscritte in cartella o oggetto di avviso di addebito, mediante la presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a impedire la riscossione stessa: prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuta in data antecedente all'esecutività del ruolo; provvedimento di sgravio; sospensione amministrativa; sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito, nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione non abbia preso parte al giudizio.

Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva alcune disposizioni che sono state sostanzialmente modificate o sostituite dall'intervento del legislatore nel 2015. In particolare:
- è stato abbreviato il termine per la presentazione della dichiarazione (decorrente dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura esecutiva) finalizzata a ottenere la sospensione legale: non più 90 giorni, ma 60, con l'espressa indicazione (prima non presente) della perentorietà del termine a pena di decadenza;
- le ragioni che consentono la sospensione sono state ulteriormente tipizzate; è infatti scomparso il riferimento a una ipotesi residuale “aperta” (comma 538, lettera f) che faceva riferimento a “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”;
- il comma 539 prevedeva un termine di 60 giorni entro il quale l'Inps doveva confermare (con comunicazione al contribuente e all'agente della riscossione) la correttezza della documentazione prodotta. Tale termine breve è scomparso; è rimasto solo il termine finale di 220 giorni per la comunicazione dell'esito dell'esame della dichiarazione, che deve avvenire in via telematica o con raccomandata Ar, con contestuale comunicazione al concessionario dell'eventuale provvedimento di sospensione o sgravio o di conferma della partita creditoria. Fino a tale momento, rimane sospeso il termine indicato dall’articolo 53 del Dpr 602/1973, ossia il termine massimo di 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento al primo incanto per impedire la perdita di efficacia del pignoramento stesso;
- viene espressamente vietata la reiterazione della dichiarazione di sospensione, e comunque, se presentata, ciò non comporta in nessun caso la sospensione della riscossione (comma 539 bis, aggiunto);
- rimane il termine di 220 giorni per la comunicazione dell'esito dell'esame della dichiarazione e per la trasmissione all'agente della riscossione del relativo flusso informativo (sgravi o conferma del debito), così come è confermato l'annullamento di diritto delle partite creditorie nel caso di sua inosservanza. Il Dlgs 159 tuttavia interviene anche su questo punto, prevedendo che l'annullamento in questione non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati nel comma 538 (tipicità) o comunque nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Opportunamente il messaggio chiarisce che il riferimento alla sentenza non definitiva debba essere effettuato nel senso di sentenza non passata in giudicato, riguardando le ipotesi in cui vi sia stato un riconoscimento (anche parziale) delle ragioni del debitore, ma ancora la sentenza non possa dirsi irrevocabile. In pendenza di giudizio, essendo i tempi non determinabili, non pare opportuno o corretto un provvedimento automatico di annullamento delle partite di credito interessate.

Si tratta dunque di disposizioni assai rilevanti, che l'Inps ha voluto rendere chiare ai suoi operatori prima di tutto, in quanto oggetto di modifiche normative stringenti che altrimenti non sarebbe stato agevole estrapolare dal contesto.

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