Contenzioso

La Cassazione fissa i limiti del «vecchio» contratto a progetto

di Silvano Imbriaci

Una volta che il giudice abbia stabilito l'assenza del requisito della specificità, nei contratti a progetto stipulati da un'azienda ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, e quindi abbia escluso la presenza di un valido progetto, si pone il problema di verificare se vi sia ancora uno spazio per l'accertamento della effettiva natura del rapporto di lavoro intercorso con il collaboratore o se debba trovare ingresso, senza indagini ulteriori, la disposizione di cui all'art. 69 del d.lgs. cit., ossia l'automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato.

Ravvisando l'intento del legislatore di limitare al massimo, se non vietare, il ricorso a forme di collaborazione coordinate e continuative non riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, la giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina normativa sul contratto a progetto (artt. 61-69 del d.lgs. n. 276/2003), ha da sempre posto l'accento sull'obbligo normativamente previsto di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a questa particolare forma di rapporto di collaborazione qualificata, eliminando le forme intermedie, generiche e non genuine, spesso utilizzate in funzione simulatoria. In questo senso devono essere lette le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 69 del citato d.lgs. per due distinte ipotesi: la instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privo dell'individuazione di uno specifico progetto, da una parte (I comma), e la verifica giudiziale di un rappoirto effettivo di natura subordinata dall'altra (II comma).

Si tratta di due fattispecie del tutto diverse, secondo quanto precisato dalla Cassazione n. 12820 del 21 giugno 2016, in quanto la prima ipotesi è legata alla mancanza effettiva del progetto, ossia dell'elemento caratterizzante il contratto, in un'attività lavorativa che comunque riveste i caratteri dell'autonomia. Nel secondo caso, invece, nonostante non si discuta sull'esistenza di uno specifico progetto, rilevano le modalità con cui il rapporto di lavoro si realizza in concreto. Sotto questo profilo, devono essere evidenziate le differenti risposte date dall'ordinamento alle due distinte situazioni. Nel primo caso, infatti, il I comma stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati sono considerati rappoirti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il che riporta immediatamente la vicenda nell'ambito di un fenomeno di conversione del rapporto ope legis, come nel caso di apposizione illegittima del termine finale di durata al contratto di lavoro. Nell'ipotesi invece di accertamento di una effettiva subordinazione, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale che di fatto si è realizzata. Più che di effettiva trasformazione in questo caso, secondo la Cassazione, è più opportuno parlare di accertamento della reale natura del rapporto, allo stesso modo in cui, da sempre, l'ente previdenziale verifica la sussistenza dei presupposti per l'obbligazione contributiva al FPLD. Infatti prevale il riferimento, ben più pregnante, contenuto nella disposizione in esame, alla tipologia di fatto realizzatasi tra le parti, con ciò individuando il vero oggetto dell'attività di accertamento ispettivo. Se allora in sede giudiziaria emerge un difetto strutturale del progetto, anche nelle forma di una sostanziale identità dell'oggetto di questo con l'attività ordinaria svolta dall'azienda, o con una fase determinante di essa, secondo questa pronuncia della Cassazione, non sarà più possibile procedere oltre nell'accertamento della natura del rapporto, dovendosi applicare, in via sanzionatoria, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato fin dall'origine. Il problema sarà dunque, in sede processuale, quello di stabilire i confini della specificità, ossia verificare se il contratto abbia effettivamente i requisiti richiesti dagli artt. 61 e ss. del d.lgs. cit. Sotto questo profilo, il progetto, perché possa dirsi specifico, non deve coincidere con l'oggetto sociale, né essere sovrapponibile all'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'impresa (cosa che accade quando sia posto in essere all'esclusivo fine di soddisfare o un'esigenza ordinaria e continuativa). Solo in questo caso, comunque compatibile con l'esistenza di un progetto apparente o formale, la conseguenza sanzionatoria sarà quella dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per effetto di una presunzione assoluta di subordinazione, senza necessità di accertamento della ricorrenza in concreto degli indici di subordinazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©