Contenzioso

Illeciti amministrativi, la Consulta non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole

di Germano De Sanctis, Andrea Cappelli

Con la sentenza 193/2016, la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di applicazione della legge successiva più favorevole all'autore dell'illecito amministrativo, con riguardo all'applicazione della cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall'articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002 e successive modifiche e integrazioni, a seguito di questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 689/1981 per violazione degli articoli 3 e 117 comma 1 della Costitutzione, in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).

In primo luogo la Consulta, ritenendo non fondata la questione per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione ha ricordato che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, organo deputato all'interpretazione delle norme Cedu, l'articolo 7 riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le disposizioni che influiscono sull'entità della pena da infliggere; impone che l'illecito sia chiaramente descritto dalla legge, la quale deve sancire sia l'irretroattività di disposizioni penali sfavorevoli, sia la retroattività di norme penali più miti; va interpretato nel senso che se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori ma antecedenti a una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella più favorevole all'imputato.

La Consulta, valutando con la necessaria autonomia le modalità di inserimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 7 della Cedu, aveva già stabilito che l'estensione del principio, di matrice convenzionale, della retroattività della legge successiva più favorevole non può essere innalzata a norma di legge da inserire nel diritto interno se non con la massima attenzione, in quanto rimane sempre legata al caso concreto da cui prende origine (sententa 236/2011).

In particolare, la Corte ha rilevato come la giurisprudenza europea ha affermato l'ammissibilità del principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite soltanto a discipline specifiche, e in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, possono essere considerate “punitive” secondo la Cedu. Di conseguenza, la Consulta ha ritenuto di non poter travalicare l'obbligo convenzionale estendendo la portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, in quanto in tal modo non verrebbe effettuata la necessaria valutazione preventiva della singola sanzione (qualificata “amministrativa” dal diritto interno) come “convenzionalmente penale”.

In sostanza, dunque, ad avviso della Corte non si rinviene nella Cedu un obbligo di carattere generale per i singoli stati membri di introdurre nei propri ordinamenti il principio della retroattività della legge più favorevole e di estenderlo ai sistemi sanzionatori amministrativi. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto, per proprio costante orientamento in materia di sanzioni amministrative, ha affermato che non si rinviene una norma costituzionale che stabilisca l'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, in quanto tale valutazione viene rimessa invece alla piena discrezionalità del legislatore, che può stabilire un trattamento differente e più favorevole ad alcune sanzioni sulla base delle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie ma non per questo deve trasformare per forza tale differenziazione da eccezione a regola (ordinanze 245/ 2003, 501/2002, 140/2002).

Nel caso di specie, la natura speciale della disciplina della “ maxisanzione” viene confermata anche dall'articolo 8, comma 2, della legge 689/1981, secondo cui, per le sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in via derogatoria rispetto alla regola generale del cumulo materiale – si applica il trattamento di maggior favore del cumulo giuridico anche per le ipotesi di concorso materiale eterogeneo, mentre, al di fuori di tale particolare categoria di illeciti, resta ferma la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni negli altri casi di concorso materiale di violazioni. Siffatto trattamento favorevole – specificamente applicabile in via derogatoria alle sole sanzioni in esame – sottolinea la peculiarità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati nell'ambito di settori diversi dell'ordinamento.

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