Contenzioso

La decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale si calcola dalla scadenza dei termini per il procedimento amministrativo

di Silvano Imbriaci

La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la breve ma interessante sentenza 18097 del 14 settembre 2016, esamina due questioni assai rilevanti nel panorama delle controversie previdenziali e assistenziali, attinenti al tema della decadenza (articolo 47 del Dpr 639/1970 e successive modifiche e integrazioni).

Con la decadenza applicata alle prestazioni previdenziali, l'ordinamento prevede la fissazione di un termine relativamente breve, decorrente sostanzialmente dall'esaurimento del procedimento amministrativo, per il deposito del ricorso giudiziario con cui si rivendica la prestazione che è stata negata (anche solo in parte) dall'ente previdenziale.

La ratio dell'istituto sta chiaramente nell'interesse all'affidabilità dei rapporti giuridici (come accade con la prescrizione), e, per lo specifico settore della previdenza sociale, nell'interesse alla definitività dei provvedimenti che solitamente involgono profili economici ed erogazioni di spesa a carico dell'erario.

La giurisprudenza, fin dalla nascita della norma, si è sempre misurata con le numerose questioni che il testo (invero non immediatamente decifrabile) della norma ha provocato, soprattutto in tema di effetti della decadenza (solo processuali o anche sostanziali, al netto della questione della indisponibilità dei diritti previdenziali), ma anche di individuazione del termine iniziale, nonché di applicazione alle ipotesi di riliquidazione o accoglimento parziale delle prestazioni.

I due temi affrontati dalla sentenza in commento riguardano l'applicabilità della decadenza alle prestazioni economiche a favore dei lavoratori socialmente utili (Dlgs 468/1997) e il ruolo delle indicazioni contenute (o non contenute) all'interno dei provvedimenti di reiezione sui termini e modalità con le quali proporre azione giudiziaria.

Sul primo punto, la Cassazione rileva abbastanza agevolmente che la normativa sulla decadenza si applica anche alle prestazioni che vedono coinvolti i lavoratori socialmente utili, in quanto anch'esse (nel caso specifico, i benefici indicati dall'articolo 13 del Dlgs 468/1997) rientrano nell'ambito delle forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni, per le quali peraltro il termine decadenziale è ridotto a 1 anno. Si tratta, infatti, di forme di tutela (erogazione di somme e contributi) che ricordano in qualche modo le indennità di disoccupazione o di mobilità o di sostegno al reddito nei casi di cessazione o sospensione dell'attività.

L'altra questione, invece, riguarda l'individuazione del termine di decorrenza, ossia il termine da quale computare il triennio o l'anno per l'esperimento dell'azione giudiziale (a seconda che si tratti di prestazione pensionistica o altra prestazione).

In generale il momento iniziale è individuato nella data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, quale atto finale della fase amministrativa contenziosa, ovvero nella data di scadenza dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale.

La norma e l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione hanno poi affrontato una varia casistica (il che dimostra la delicatezza dell'argomento), fondata soprattutto sulle ipotesi di funzionamento “anomalo” del procedimento amministrativo: mancanza di un provvedimento sulla domanda, mancanza di un provvedimento su ricorso, ritardo nell'adozione dell'uno o dell'altro. Per questo vi è, all'interno della norma, una indicazione di chiusura, secondo cui il termine di decadenza deve in ultima analisi essere computato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data di presentazione della domanda (data della domanda, 120 giorni per la decisione, 90 giorni per la proposizione del ricorso, altri 90 per la decisione del ricorso amministrativo).

Attesa la rilevanza dell'individuazione del momento iniziale del termine, soprattutto nelle ipotesi di decadenza breve, e vista anche la natura pubblicistica della disciplina, inderogabile per le ragioni legate alla certezza delle spese pubbliche, il principio che emerge è quello della sostanziale irrilevanza del comportamento delle parti sul decorso del termine (peraltro appare indicativa la circostanza per cui la decadenza non si interrompe, bensì semplicemente si “impedisce” solo con il deposito dell'atto giudiziario). Ne consegue che l'omessa indicazione dei termini per proporre l'azione giudiziaria, o la loro inesattezza, in calce al provvedimento di reiezione non hanno alcuna rilevanza e influenza sul computo della decadenza e sul prodursi dei suoi effetti (Cassazione, sezioni unite, 12718/2009).

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