Contenzioso

Conciliazione monocratica, le regole per il datore di lavoro

di Alberto Bosco e Germano De Sanctis

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, disciplina l'istituto della:
a) conciliazione monocratica preventiva: essa può essere avviata in base a una richiesta di intervento ispettivo giunta alla sede locale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
b) conciliazione monocratica contestuale: essa ricorre qualora, durante la propria attività, l'ispettore del lavoro ravvisi i presupposti per la soluzione conciliativa di una possibile controversia.

Oggetto della conciliazione monocratica, che non è limitata al lavoro subordinato, possono essere solo diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale o legale.
La procedura prevede il consenso delle parti interessate, ossia il dipendente e il datore di lavoro (che è libero anche di rifiutarsi, con conseguente possibilità di avvio o di prosecuzione dell'accertamento ispettivo), i quali, a propria volta, possono farsi assistere, o anche rappresentare, da:

•sindacalisti di propria fiducia;
•un consulente del lavoro;
•altri professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/1979;
cui abbiano conferito un mandato specifico.

Con riguardo a tale aspetto, la prassi ministeriale ha precisato che la delega a conciliare non deve necessariamente essere rilasciata davanti a un notaio o un funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma che, al contrario, è sufficiente la presentazione di una delega a conciliare sottoscritta dalla parte, insieme a copia del documento d'identità, o l'autentica rilasciata dal Comune o dall'avvocato che rappresenta e assiste il cliente (cfr. Min. Lav., Nota 11.7.2011 prot. n. 25/II/0012086).

Se il datore accetta di tentare la conciliazione (posto che, in caso di rifiuto o di mancata riuscita l'ispettore può dar corso all'accertamento) e questa riesce, la procedura si conclude:
•con il pagamento delle retribuzioni che non sono state corrisposte; e
•con il versamento dei contributi previdenziali (che non possono essere inferiori ai minimi di legge), eventualmente anche in forma rateale, previa applicazione delle sole somme aggiuntive dovute per l'omissione contributiva (e non per l'evasione).

A questo punto, l'ispezione si estingue e la vicenda si chiude con un accordo che non è più impugnabile. Va, inoltre, precisato che il verbale sottoscritto dalle parti può essere dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata (art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124). A tal proposito, il Ministero del Lavoro, evidenziando che la dichiarazione di esecutività con decreto del giudice costituisce il presupposto per assicurare la soddisfazione delle pretese patrimoniali tramite un procedimento esecutivo giudiziale contro il datore inadempiente, ha precisato che tale verbale non potrà mai essere utilizzato per esercitare il potere sanzionatorio da parte dell'ordinamento, essendo un atto che ha natura privatistica, e perciò inidoneo a generare conseguenze sul piano “pubblicistico”. Anche in tal caso, quindi, essendo definita la problematica sotto il profilo contributivo e patrimoniale, si potrà procedere all'archiviazione della pratica, se la valutazione dell'opportunità di un proficuo accesso ispettivo risulti negativa (Min. Lav., Nota 16 aprile 2012 prot. n. 7165).
È possibile che le parti raggiungano autonomamente un componimento bonario della controversia, anche in sedi diverse da quella monocratica. In sede di conciliazione monocratica, il funzionario dell'Ispettorato del Lavoro deve prendere atto della volontà già formalizzata nell'accordo, ammettendo il datore al versamento dei contributi, con conseguente estinzione dell'ispezione.

Va ricordato che il funzionario può non sottoscrivere l'accordo raggiunto dalle parti se esso è volto a eludere la tutela prevista a favore dei lavoratori, o a precostituire false posizioni previdenziali. Infine, le dichiarazioni verbalizzate nella conciliazione monocratica non possono essere utilizzate a scopi diversi, in particolare per finalità legate all'ispezione (Min. Lav., circ. 26 novembre 2009, n. 36).

Per quanto attiene la conciliazione monocratica successiva a una diffida accertativa (art. 12 D.Lgs. n. 124/2004), va evidenziato che essa non ha efficacia estintiva del procedimento ispettivo che, in tali ipotesi, è stato già avviato. Ne deriva che l'eventuale credito patrimoniale concordato in sede di conciliazione non può modificare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta, che deve essere comunque commisurato al credito indicato nella diffida accertativa (Min. Lav., Circ. 26 novembre 2009, n. 36).

Quanto alla conciliazione contestuale, il Ministero del lavoro (cfr. circ. 24 novembre 2004, n. 24) ha evidenziato quanto segue:
•valgono i medesimi presupposti della conciliazione preventiva, sia ai fini sia della sua attivazione, che degli esiti legati al raggiungimento o meno dell'accordo;
•l'ispettore del lavoro deve acquisire il consenso delle parti con apposita verbalizzazione, anche successiva al verbale di primo accesso: il consenso può essere reso a parte, per iscritto, a mezzo raccomandata o PEC, facendo espresso riferimento al verbale di primo accesso;
•la conciliazione contestuale può essere avviata fino al momento della emanazione di un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Infine, per quanto concerne il termine di pagamento dei contributi dovuti sulle somme riconosciute al lavoratore da parte del datore di lavoro, l'Inps ha precisato che va rispettata la data inserita nel verbale. Ne consegue che:
•il versamento di quanto dovuto all'Istituto deve avvenire entro il 16° giorno del mese successivo a tale termine (Inps, circ. 20 settembre 2004, n. 132);
•la determinazione dell'importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva avviene applicando alla contribuzione dovuta il tasso vigente alla data di pagamento, per il tempo intercorrente tra la scadenza dei singoli periodi di paga fino al termine fissato con il verbale di conciliazione (Inps, circ. 9 gennaio 2007, n. 6).

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