L'esperto rispondeContenzioso

La ‘Conciliazione Veloce’

di Paolo Rossi

La domanda

Con la riforma del Job Act , per i dipendenti assunti dopo il 7 Marzo 2015, la nuova forma di conciliazione post-licenziamento - ‘Conciliazione Veloce’. "Sostituisce definitivamente quella ordinaria o l’affianca?" ES: "Cosa succede se concilio un dipendente assunto dopo il 7 Marzo 2015, che ha svolto 6 mesi di lavoro, facendo riferimento alla conciliazione ordinaria, dando quindi come bonus conciliativo es. € 100,00 (in luogo delle 2 mensilità previste dalla conciliazione veloce), il dipendente ha sempre la piena disponibilità del diritto per rinunziare ? E’ sempre inoppugnabile il verbale di conciliazione?Devo comunque comunicare l’UNILAV entro 60 giorni?"

Il lettore evidentemente si riferisce all’ipotesi conciliativa disciplinata all’art. 6 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”). Si tratta dell’offerta di conciliazione che il datore può sottoporre al lavoratore licenziato in regime di tutele crescenti, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, al fine di evitare un ipotetico contenzioso. In caso di accordo, le parti si recano davanti ad una delle commissioni di conciliazione legalmente costituita (sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile) oppure davanti ad una commissione di certificazione (ex art 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), per la sottoscrizione dell’atto transattivo, fermo restando che la norma, ai fini della sua validità, predetermina l’importo minimo della somma transattiva da erogare al lavoratore (una mensilità per ogni anno di servizio e in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità) e la forma di pagamento (mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare). L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. La norma, altresì, precisa espressamente che resta ferma “la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge”. Quindi l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 citato non sostituisce le altre ipotesi conciliative previste dall’Ordinamento, ma piuttosto vi si affianca con un ruolo di deflattore del contenzioso del lavoro, posto che tale canale di chiusura della vertenza gode del favore fiscale e contributivo del Legislatore (non imponibilità delle somme erogate ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non assoggettabilità a contribuzione previdenziale) ed è destinato a definire le sole controversie in materia di licenziamento. Le parti possono certamente addivenire ad un accordo conciliativo separato e aggiuntivo da sottoscrivere davanti alle stesse commissioni di conciliazione sopra indicate qualora intendano regolare altri rapporti controversi diversi dal licenziamento (differenze retributive, straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, ecc.); e in ogni caso qualora le stesse parti intendano regolare tutte le questioni tra loro controverse, ivi compreso il licenziamento, fuori dalla procedura ex art. 6 del Dlgs 23/2015, restano liberi di farlo; la diretta conseguenza di tale scelta, rispetto alle ipotesi precedenti, sarà l’impossibilità di accedere agli incentivi fiscali e contributivi di cui la procedura di conciliazione ex art. 6 può godere. Quanto all’obbligo dell’ulteriore comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da effettuarsi al Centro per l’Impiego entro 65 giorni dalla medesima cessazione (ex comma 3, art. 6, D.Lgs. 23/2015), esso non sussiste se le parti decidono di conciliare fuori dall’offerta di conciliazione “agevolata”. Le transazioni sottoscritte nelle citate sedi di conciliazione assistite (abilitate e costituite ai sensi delle sopracitate norme), non sono più revocabili da parte del lavoratore.

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