Contenzioso

Amministratori, non c'è spazio per il “contratto”

di Giampiero Falasca


Gli amministratori unici e i consiglieri di amministrazione restano senza contratto. Questo l'effetto della sentenza delle sezioni unite della Cassazione numero 1545/2017, che ha risposto in maniera rivoluzionaria al quesito sulla qualificazione giuridica che deve essere data al rapporto che lega l'amministratore alla società (si veda il Sole 24 Ore del 21 gennaio e del 9 febbraio): si tratta di lavoro parasubordinato o autonomo, oppure è un rapporto totalmente estraneo a tale ambito?
Le sezioni unite - rovesciando l'interpretazione elaborata più di venti anni fa dallo stesso organo (sentenza 10680/1994) - scelgono la seconda strada, stabilendo che il rapporto dell'amministratore con la società non è assimilabile né a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quella di un prestatore d'opera autonomo, e come tale non può e non deve essere regolato da un contratto.
L'amministratore, secondo i giudici di legittimità, è un organo della persona giuridica che rappresenta; egli si immedesima con la società, con la quale instaura un “rapporto societario”. Questa identità di posizione non consente di regolare contrattualmente il rapporto che lega l'amministratore con la società, mancando una vera “dualità” tra questi due soggetti.
L'impatto della decisione può essere dirompente, in quanto l'utilizzo del contratto come strumento per disciplinare i reciproci diritti e doveri tra gli amministratori e le società è una prassi oggi molto diffusa (e coerente con la lettura finora prevalente in giurisprudenza, sulla base della sentenza delle sezioni unite del 1994).
Non potendo più utilizzare il contratto come strumento per disciplinare il rapporto, le società dovranno ricorrere agli strumenti tipici previsti dal diritto societario e dal codice civile per definire le condizioni da applicare all'amministratore: quindi, secondo i casi, tale disciplina dovrà essere adottata mediante delibere dei consigli di amministrazione, ove esistenti, oppure mediante gli atti di nomina delle assemblee.
Lo spazio per la sottoscrizione di un contratto resta aperto solo per i casi - che la sentenza non esclude, ma che in concreto saranno difficili da identificare - nei quali la stessa persona cumula la figura dell'amministratore societario (nelle sue funzioni tipiche di soggetto che si immedesima con la società e le consente di raggiungere i propri scopi) con una posizione diversa, avente a oggetto un'attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato.
Ma cosa accadrà ai contratti già firmati? Difficile pensare a conseguenze gravi come la nullità degli accordi, in quanto il principio di salvezza degli atti giuridici dovrebbe consentire di salvaguardare l'efficacia di queste intese, che potrebbero essere trasformate in atti di impegno unilaterali delle società. Si apre, in ogni caso, una fase di incertezza che dovrà essere gestita con attenzione.
Un altro effetto della sentenza è di tipo processuale: diventa indiscutibile la riconducibilità di tutte le possibili controversie tra amministratori e aziende al tribunale delle imprese, venendo meno ogni possibile competenza del giudice del lavoro. Inoltre, la pronuncia della Suprema corte esclude espressamente che ai compensi degli amministratori possano applicarsi i limiti al pignoramento previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.
Non sembrano, invece, esserci effetti sul trattamento fiscale e previdenziale dei compensi dell'amministratore, in quanto le norme che disciplinano questi aspetti sembrano prescindere dalla qualificazione dello stesso come lavoratore parasubordinato e, quindi, paiono impermeabili agli effetti del nuovo indirizzo interpretativo.

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