Contenzioso

Contratto straniero per le assistenti di volo di compagnia estera

di Giampiero Falasca

Il rapporto di lavoro dell’assistente di volo è disciplinato dalla legge del Paese in cui è registrato l’aeromobile, anche se alcune prestazioni accessorie sono svolte nel territorio italiano, per i lavoratori assunti prima del 17 dicembre 2009, data di entrata in vigore del regolamento Ce 593/2008, che ha introdotto una diversa disciplina della materia. Il tribunale di competenza, invece, può essere italiano.

Sulla base di questo principio, il tribunale di Roma ( ordinanza 13018/2017 ) ha respinto la causa promossa da un’assistente di volo, dipendente di una compagnia irlandese che, ritenendo leso il suo diritto a ottenere le mansioni superiori, si è rifiutata di lavorare ed è stata licenziata.

Dopo aver svolto per un certo periodo le mansioni di assistente di volo presso lo scalo di Bergamo, era stata promossa alla qualifica di responsabile di cabina, ricevendo anche un aumento retributivo, ma in seguito era stata retrocessa alle vecchie mansioni, subendo una riduzione della retribuzione.

Tale situazione si era ripetuta qualche mese dopo, quando aveva dovuto subire nuovamente un passaggio alle mansioni superiori e una successiva retrocessione.

La dipendente aveva chiesto di stabilizzare le proprie mansioni superiori ma aveva ricevuto una risposta negativa dall’azienda, entrando in un conflitto sfociato nel suo rifiuto di lavorare e nel licenziamento per abbandono del posto di lavoro.

Il tribunale di Roma ha giudicato infondata la richiesta della dipendente di vedersi riconosciute le mansioni superiori, ritenendo inapplicabile il diritto del lavoro italiano.

Secondo il giudice, infatti, per l’individuazione della legge applicabile al rapporto degli equipaggi deve farsi riferimento alla legge del Paese dove è registrato l’aeromobile, qualora si tratti di contratti di lavoro stipulati prima dell’entrata in vigore il regolamento Ce 593/2008 (quindi, prima del 17 dicembre 2009), che ha introdotto un criterio differente di identificazione della legge applicabile (scelta delle parti o, in mancanza di una scelta, Paese nel quale o dal quale si svolge abitualmente la prestazione; tale disciplina non vale però per le norme sulla sicurezza sociale, che contengono un collegamento più stretto con la base di partenza).

Una volta riconosciuta l’applicabilità del diritto irlandese, il giudice ha rilevato l’inesistenza in tale ordinamento di una norma che rende immodificabili le mansioni superiori svolte per un periodo che supera una certa durata, e quindi ha escluso l’inadempimento del datore di lavoro lamentato dalla dipendente.

L’applicabilità del diritto irlandese non esclude la giurisdizione del tribunale italiano, in quanto questa, secondo il criterio generale fissato dall’articolo 4 del nuovo regolamento 1215/2012, spetta al giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, a prescindere dalla sua cittadinanza (anche se lo stesso regolamento prevede come ulteriore foro alternativo rispetto a quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, quello del luogo da cui l’attività viene svolta, quindi in questo caso un tribunale del Paese estero).

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