Contenzioso

Ok al dirigente «sulla carta»

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il riconoscimento della qualifica di dirigente a un dipendente che, sul piano operativo, non svolge mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento apicale prevista dall'articolo 2095 del codice civile non si pone in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.

Precisa la Cassazione, con sentenza 6097/2017, che, anche in assenza di mansioni riconducibili alla categoria di dirigente alla luce del sistema di classificazione delineato dal contratto collettivo, il riconoscimento della relativa categoria è legittimo e non viola le disposizioni del codice civile in materia di assegnazione delle mansioni e di corrispondenza delle medesime con l'inquadramento contrattuale del dipendente.

Il principio dettato dall'articolo 2103 del codice civile, prosegue la Corte, secondo il quale alle mansioni assegnate al dipendente deve accompagnarsi l'inserimento in una categoria legale e in un livello corrispondenti, è dettato a tutela dei lavoratori, non potendo essere derogato a loro sfavore. Questo principio può essere, viceversa, derogato in senso più favorevole, attraverso l'attribuzione dell'inquadramento in una categoria legale più elevata rispetto al contenuto effettivo delle mansioni disimpegnate.

Queste considerazioni sono state rese dalla Suprema corte nell'ambito di una controversia promossa dal dirigente di un istituto bancario, il quale aveva lamentato che il datore di lavoro, disattendendo una espressa disposizione del Ccnl delle banche di credito cooperativo, non aveva comunicato al licenziato, in base all'articolo 2118 del codice civile, i motivi alla base del recesso. La norma contrattuale collettiva (articolo 53) prevedeva, infatti, la facoltà per il dirigente licenziato di chiedere entro 15 giorni i motivi del provvedimento.

Nel caso specifico, l'istituto bancario aveva omesso di dare la risposta richiesta e quest'ultimo aveva impugnato il licenziamento, tra gli altri profili, per essere stata disattesa la previsione contrattuale collettiva.

La Corte di cassazione afferma che l'omissione da parte del datore di lavoro di comunicare i motivi consente al dirigente unicamente di adire il collegio arbitrale per il pagamento dell'indennità supplementare.

Si dà atto, a tale riguardo, che la mancata enunciazione dei motivi rende il licenziamento del dirigente ingiustificato in base alla tutela convenzionale prevista dal Ccnl, legittimando la formulazione da parte del dirigente della relativa domanda al collegio arbitrale. La medesima omissione, ad avviso della Cassazione, non consente, invece, di ritenere il licenziamento tout court illegittimo.

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