Contenzioso

Il «silenzio malizioso» mina le conciliazioni

di Giampiero Falasca

La sentenza 8260/2017 della Corte di cassazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) potrebbe avere effetti negativi su alcune buone prassi di gestione dei licenziamenti collettivi. Molto spesso queste procedure si concludono con un accordo sindacale che consente ai lavoratori di percepire una somma in denaro in cambio della rinuncia a impugnare il licenziamento. Le imprese pagano tali importi solo a quei dipendenti che firmano un accordo individuale in sede protetta, con il quale ciascuno rinuncia a qualsiasi rivendicazione connessa al rapporto di lavoro.

La sentenza rischia di minare la stabilità di queste intese, non tanto perché introduce un principio nuovo (è pacifico che il dolo costituisce un motivo di invalidità di qualsiasi negozio giuridico), quanto piuttosto per l’applicazione molto estensiva che propone di questo principio. La sentenza, infatti, ammette la possibilità di invalidare l’accordo sulla base di un concetto molto indefinito, il «silenzio malizioso».

La vicenda definita dalla sentenza è stata promossa da un lavoratore che, dopo aver firmato una conciliazione in sede protetta, ha cambiato idea, sostenendo di essere stato raggirato, in quanto dopo la conciliazione la società ha assunto una persona per ricoprire la sua posizione.

Secondo la Corte, prima della firma della conciliazione l’azienda avrebbe dovuto informare il dipendente dell’intenzione di assumere un’altra persona. La mancata informazione su questo aspetto, osserva la pronuncia, può costituire una prova del dolo aziendale, in quanto tale elemento non si concretizza solo mediante una condotta esplicita. Il dolo, secondo tale interpretazione, si realizza anche quando viene tenuto un «silenzio malizioso» su informazioni necessarie a valutare, usando una diligenza ordinaria, la convenienza di un accordo. Tale silenzio può integrare il raggiro verso il dipendente ogni volta che si inserisce in un comportamento preordinato, nel suo complesso, a ingannare la controparte.

Questa interpretazione può avere effetti molto problematici rispetto ad alcune prassi consolidate di gestione delle procedure collettive. La nozione di «silenzio malizioso», infatti, offre al giudice un margine di discrezionalità molto ampio; usando tale concetto in maniera estensiva, c’è il rischio di invalidare gli accordi firmati in sede protetta ogni volta che non sia stata data una preventiva informazione su temi «di interesse della controparte» (così recita la sentenza). Se prevalesse questa nozione estensiva, le imprese perderebbero interesse al pagamento di incentivi all’esodo e somme a titolo transattivo, che hanno come necessario presupposto la firma di un accordo definitivo e irrevocabile.

La questione è tuttavia ancora aperta, perché la Cassazione, pur avendo affermato la necessità di applicare il principio del «silenzio malizioso», rimette alla Corte d’appello di Milano il compito di valutare se, nel caso concreto, l’azienda abbia tenuto tale condotta. È auspicabile un’applicazione molto restrittiva di tale principio, per evitare l’apertura degli spazi di incertezza sopra denunciati.

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