Contenzioso

Le sanzioni civili e la rinuncia del contribuente al ricorso

di Silvano Imbriaci

La pronuncia della Corte di cassazione n. 11562 dell’11 maggio 2017, affronta il tema delle sanzioni civili sotto il punto di vista del rapporto con la clausola di rinuncia al ricorso contenuta nel modello di domanda di pagamento dilazionato dei debiti contributivi.

Può questa clausola avere una qualche efficacia sull’importo delle somme aggiuntive richieste dall'ente impositore? Secondo la Cassazione ciò è da escludere in senso categorico, e questo anche semplicemente valutando gli effetti della richiesta di rateizzazione. In essa, infatti, il debitore si riconosce come tale (con effetti anche sull'interruzione del termine di prescrizione) e dichiara di aderire all'importo per cui è debitore rinunciando preventivamente a qualsiasi contestazione in merito. Da questo punto di vista non può essere considerata (quella della rinuncia) una clausola vessatoria imposta dall'ente, trattandosi semmai di una semplice adesione ad un procedimento amministrativo di definizione agevolata regolato per legge, che comporta (altrimenti sarebbe inutile) la preventiva rinuncia a contestare il debito in sede giudiziale. L'accettazione a tale procedura è libera e non necessitata e quindi non può parlarsi di clausola vessatoria, anche perché non è applicabile a questa vicenda alcuno schema contrattuale, con proposta e accettazione che si muovono idealmente sullo stesso piano. Il riconoscimento del debito è atto giuridico in senso stretto, non recettizio, e nel quale è irrilevante, ai fini della produzione dei suoi effetti, alcuna intenzione effettivamente ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (cfr. Cass. 24555/2010).

La questione riveste una certa importanza anche alla luce della nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 (cfr. d.l. n. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell'01/12/2016), laddove il contribuente, aderendo alla procedura “si impegna” a rinunciare alla prosecuzione dei giudizi in corso su tali debiti. In ogni caso, per quello che interessa ai fini delle sanzioni, è da escludere, qualunque sia l'efficacia della istanza di dilazione, che con la stessa il contribuente possa ottenere una riduzione delle sanzioni civili legate all'oggettivo inadempimento della contribuzione obbligatoria. Ancora una volta, nella determinazione della sussistenza dell'obbligo sanzionatorio, vale esclusivamente la circostanza dell'inadempimento (o adempimento tardivo) dell'obbligo, senza alcuna indagine su profili soggettivi ulteriori, e con valutazione del danno effettuata in via legale e predeterminata.

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