Contenzioso

Cooperative, alle sezioni unite la delibera che esclude il socio lavoratore

di Giampiero Falasca

I contrasti interpretativi sorti sulle regole applicabili all’estinzione del rapporto associativo e di lavoro che intercorre tra il socio lavoratore e l’ impresa cooperativa si avviano ad essere risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione. Merito dell’ordinanza n. 13030/17, depositata ieri, con cui la Sezione Lavoro della Cassazione ha chiesto al massimo organo giurisdizionale di chiarire la corretta interpretazione che va data alla norma (articolo 5, comma 2, legge n. 142/01) secondo cui la delibera di esclusione del socio lavoratore comporta l’estinzione automatica anche del rapporto di lavoro.

La Corte ricorda che, nella giurisprudenza di legittimità, esistono due orientamenti contrapposti.

Secondo un primo orientamento, ai fini della ricostruzione della posizione del socio - e quindi anche dell’eventuale estinzione del suo rapporto di lavoro - ha una valenza decisiva la ragione sostanziale che ha portato all’interruzione del rapporto. Se tale esclusione si fonda su motivi lavoristici - ad esempio, una condotta rilevante sul piano disciplinare - si applicano le regole ordinarie sui licenziamenti individuali. Se, invece, l’esclusione si fonda su ragioni di carattere societario, il socio deve impugnare la delibera sociale, seguendo le regole previste dal codice civile, altrimenti non può invocare la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Secondo un diverso orientamento, più aderente alla lettera della legge, non è invece possibile operare alcuna distinzione sui motivi dell’esclusione del socio. La delibera di esclusione, secondo questa lettura (sentenza n. 3836/16 della Cassazione), comporta sempre e comunque un effetto estintivo del rapporto di lavoro; pertanto, il socio che vuole rimuovere tale effetto estintivo deve preventivamente impugnare la delibera di esclusione, a pena di decadenza dalla possibilità di impugnare il licenziamento.

Queste ricostruzioni contrapposte producono alcune rilevanti incertezze applicative, che l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite prova a riassumere.

La prima questione riguarda il rapporto che si instaura tra impugnazione della delibera di esclusione e impugnazione del conseguente licenziamento; il socio che omette di impugnare la delibera, impugnando solo il licenziamento, non può più rimuovere l’effetto estintivo del rapporto (come sembra prevedere la legge) o conserva la possibilità di agire contro il recesso?

Un’altra questione riguarda il valore da assegnare all’articolo 2 della legge n. 142/01, nella parte in cui stabilisce che non si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori qualora venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo. Rispetto a tale norma, osserva la Corte, occorre decidere se la validità dell’atto di estinzione del rapporto associativo costituisca l’unico parametro per valutare la legittimità dell’estinzione del rapporto di lavoro.

Altra questione che va risolta riguarda la tutela applicabile al socio lavoratore di cooperativa, qualora l’esclusione sia dichiarata illegittima; la scelta dovrà orientarsi tra la tutela di diritto comune (come sostenuto dalla Cassazione con sentenza n. 14741/11) e le norme contenute nello Statuto dei lavoratori, come sostenuto da altre pronunce.

Il compito delle Sezioni Unite, come si vede dalla natura e dalla complessità delle questioni elencate, non sarà agevole.

L’ordinanza 13030/17 della Corte di cassazione

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