Contenzioso

Lavoratori autonomi: contributi a percentuale e prescrizione

di Silvano Imbriaci

La sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 13463 del 29 maggio 2017 affronta due questioni assai rilevanti in tema di pagamento della contribuzione a carico dei lavoratori autonomi, in particolare di quella parte legata alla quota di reddito eccedente il minimale che artigiani e commercianti versano entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La contribuzione INPS per i lavoratori autonomi, infatti, si scinde in due diverse fasi: il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito e il versamento della quota di contributi determinati sulla quota di reddito eccedente il minimale, con le scadenze, appunto, previste per le imposte sui redditi. Nel caso di specie si discute sia sulla decorrenza del termine prescrizionale, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate, in via autonoma, giunga a determinare, a seguito di accertamento, il definitivo reddito in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente denunciato; sia sulla idoneità dell'atto di accertamento fiscale ad interrompere il termine di prescrizione per il recupero contributivo.

Quanto alla prima questione, secondo la tesi dell'Istituto previdenziale l'atto di accertamento fiscale del maggior reddito riveste, ai fini della decorrenza della prescrizione, la natura di fatto costitutivo del diritto alla riscossione dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, con conseguente necessità di posticipare al momento della definitività dell'accertamento il termine iniziale dal quale calcolare il decorso della prescrizione, rispetto al momento precedente della scadenza di legge ordinaria per il pagamento dei contributi (il saldo è posticipato alla seconda metà dell'anno successivo, per la presentazione della dichiarazione in via telematica). Questa tesi, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 13463, non considera la circostanza che il fatto generatore dell'obbligazione è rappresentato dalla produzione di reddito da parte del lavoratore autonomo. Si tratta di un fatto economico giuridicamente rilevante, collegato allo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre l'accertamento di verifica del presupposto del debito non ha tale valore costitutivo, ma solo un fatto che condiziona l'efficacia in concreto del fatto costitutivo. In altre parole, l'obbligazione e la sua misura sono determinati dalla produzione del reddito, mentre il suo accertamento costituisce un fatto che ne condiziona l'efficacia. Questa sottile ma netta distinzione colloca quindi la decorrenza del termine nel momento in cui si produce del reddito, e quindi alla scadenza del termine per il versamento del relativo contributo (ovviamente, fino a che è consentito il tempestivo pagamento della prestazione non può parlarsi di inadempimento). Peraltro, l'applicazione, sancita a livello normativo, delle norme in materia di imposte dei redditi alla liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali (art. 1, d.lgs n. 462/1997), non pone particolari dubbi interpretativi, in quanto indica solo una ripartizione di competenze in materia di accertamento tra amministrazione finanziaria ed enti previdenziali, e non vale ad individuare un diverso fatto generatore dell'obbligo.
La norma ora citata fornisce però la base normativa alla soluzione della seconda questione, relativa all'idoneità dell'atto di accertamento proveniente dall'amministrazione finanziaria ad interrompere la prescrizione anche dell'obbligo contributivo. Ove il maggior contributo previdenziale sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo e previdenziale, con effetti interruttivi della prescrizione anche a favore dell'INPS (cfr. Cass. n. 17769/2015). Infatti, l'attribuzione del potere di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali a favore dell'Agenzia delle Entrate esclude che questa possa essere considerata un soggetto diverso rispetto al titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.

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