Contenzioso

Sanzione amministrativa e non reato per l’amministratore che non versa i contributi degli agenti di commercio

di Matteo Prioschi


Se l’amministratore di una società non versa i contributi per gli agenti di commercio è punibile con una sanzione amministrativa, ma non commette reato. In base a questo principio la Cassazione, con sentenza 31900/2017, ha annullato per insussistenza del fatto una pronuncia del tribunale di Brescia nei confronti dell’amministratore unico di una società.
Secondo il tribunale, l’amministratore che non ha versato a Enasarco le ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisionali emesse dagli agenti di commercio nel periodo 2004-2009, ha violato l’obbligo di versamento delle ritenute istituito dall’articolo 2 del decreto legge 463/1983. Tuttavia, poiché nello specifico il reato è stato depenalizzato in quanto la somma in gioco è inferiore a 10mila euro annui (in base al decreto legislativo 8/2016), il giudice ha trasmesso gli atti all’Inps per le irregolarità non ancora prescritte.
La Corte di cassazione rileva che gli agenti di commercio non sono lavoratori dipendenti ma, a seconda dei casi, autonomi o parasubordinati. Quindi non si applica l’obbligo previsto dall’articolo 2 del Dl 463/1983 che si riferisce solo ai lavoratori dipendenti. Inoltre l’ente previdenziale di riferimento è l’Enasarco e non l’Inps e, nello specifico, il reato di omesso versamento all’ente degli agenti e dei rappresentanti di commercio introdotto dall’articolo 33 della legge 12/1973 è stato depenalizzato, tant’è che oggi tale comportamento viene sanzionato in via amministrativa come disposto dall’articolo 36, comma 1, del regolamento di Enasarco.
Da qui la decisione di annullare la sentenza del tribunale perché il fatto non sussiste. La Suprema corte ha anche enunciato questo principio di diritto: “l’omesso versamento dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all’art. 2, Dl 2 settembre 1983, n. 463, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa dall’art. 36 del regolamento Enasarco”.

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