Contenzioso

Cumulo del trattamento pensionistico con attività di lavoro autonomo solo con anzianità da contribuzione effettiva

di Silvano Imbriaci


La norma originaria che disciplina in via generale il cumulo tra pensione e reddito da lavoro è l'articolo 72 della legge 388/2000, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidate anteriormente all'entrata in vigore della norma, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

La disciplina sul cumulo è stata poi oggetto di un sostanziale ampliamento per effetto dell'articolo 44 della legge 289/2002 (abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro), con estensione ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni (in presenza del requisito anagrafico di 58 anni). Diventa quindi essenziale la verifica delle modalità con cui conteggiare i 37 anni di anzianità contributiva, in assenza di esplicite indicazioni derivanti dal testo normativo, soprattutto nei casi in cui accanto a contribuzione ordinaria vi sia una quota di contribuzione figurativa, che si mostri come indispensabile per raggiungere il requisito.

Di questo si occupa la sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, numero 18192 del 24 luglio 2017, in una vicenda in cui la lavoratrice era stata collocata a riposo con 35 anni di anzianità contributiva effettiva e una quota di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione utile ai fini della misura della pensione (ma non del diritto).

In via generale la contribuzione figurativa è accreditata in corrispondenza di eventi per i quali, in presenza di una interruzione del normale rapporto di lavoro, si sospende il normale versamento contributivo a carico delle parti obbligate (datore di lavoro e lavoratore), per essere la copertura integralmente garantita dalla gestione previdenziale di appartenenza, in via automatica (come nel caso, per esempio, delle integrazioni salariali, o nei periodi di invalidità) o su domanda dell'avente diritto (servizio militare, maternità). Normalmente questo tipo di contribuzione, salvo casi specifici (come per il servizio militare), non è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione (in questo caso di anzianità), proprio perché alla base vi è una deroga importante alla necessaria corrispondenza tra svolgimento dell'attività lavorativa e accredito di contribuzione (rapporto di provvista).

Sulla base di queste premesse, si colgono alcune indicazioni utili per decidere la questione della rilevanza della contribuzione figurativa ai fini del calcolo del requisito contributivo necessario per l'accesso al cumulo tra prestazioni pensionistiche e attività lavorativa. La posizione della Corte sul punto è molto chiara: dal momento che per il raggiungimento della pensione di anzianità si valuta la sola contribuzione effettiva, la norma che richiama il concetto di anzianità contributiva non può quindi che riferirsi all'anzianità contributiva effettiva (soprattutto in un contesto di deroga al divieto di cumulo disposto in via ordinaria).

Il fatto che nella norma che autorizza il cumulo non sia indicato un riferimento specifico alla natura della contribuzione da prendere come riferimento per il raggiungimento del requisito è elemento irrilevante, secondo la Corte, perché è nella natura stessa del sistema previdenziale una ontologica differenza tra contribuzione ordinaria (utile per la misura e per il diritto a pensione) e contribuzione figurativa. Poi lo stesso articolo 44, al secondo comma, regolando la situazione di coloro che alla data di entrata in vigore della norma siano già pensionati di anzianità per i quali trovino applicazione i regimi di divieto di cumulo, prevede l'accesso al regime di totale cumulabilità non valutando o valorizzando eventuale contribuzione figurativa quanto versando un importo pari al 30% della pensione lorda. E tale indicazione pare maggiormente aderente all'interpretazione prescelta.

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