Contenzioso

Come accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali

di Salvatore Servidio

Via libera alla definizione delle liti tributarie. L’agenzia delle Entrate ha diffuso il 21 luglio 2017 il modello di domanda di accesso e le relative istruzioni (Provvedimento Prot. n. 140316/2017).

La nuova definizione, prevista dalla manovra correttiva 2017 (articolo 11 del Dl 50/2017 convertito dalla legge 95/2017), segue uno schema molto simile alla rottamazione delle cartelle, prevista dal Dl 193/2016 (legge 225/2016). Anche in questo caso, infatti, i contribuenti potranno porre fine alla lite pendente con l'Amministrazione finanziaria, versando l'importo dell'atto in contestazione, al netto delle sanzioni collegate ai tributi richiesti e degli interessi di mora.

Nello specifico, la nuova procedura può essere attivata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, in relazione alle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, con le seguenti caratteristiche:
•l'Agenzia delle Entrate deve essere parte della lite;
•la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente deve essere avvenuta entro il 24 aprile 2017;
•il relativo processo non deve già essersi concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
«La chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni», spiega una nota dell'Agenzia «ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli». «Restano, invece, escluse» viene aggiunto «le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente».
Il modello, reperibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, è composto, oltre che dal frontespizio, da una serie di sezioni in cui vanno indicati i dati necessari a identificare i soggetti e la relativa controversia.
Le domande di adesione devono essere inviate esclusivamente in via telematica (attraverso un servizio web che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia) entro il 2 ottobre, dato che la scadenza effettiva è di sabato. Entro la stessa data devono anche essere versati gli importi dovuti indicati nell'atto impugnato che sono stati oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, ovvero della prima rata (la rateizzazione è concessa solo se l'importo netto dovuto è superiore ai 2.000 euro, in due o tre rate).

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