Contenzioso

Licenziamento economico senza crisi

di Giampiero Falasca

Il licenziamento intimato al solo scopo di aumentare il profitto dell’impresa torna a far discutere.

Con la sentenza 19655/2017 i giudici della Corte di cassazione hanno convalidato la scelta di un datore di lavoro di licenziare un dipendente per la finalità di aumentare l’efficienza gestionale e la redditività dell’impresa, pur in assenza di una situazione di crisi.

Il datore di lavoro ha deciso di sopprimere un reparto in quanto era venuta meno una specifica commessa, allo scopo di mantenere inalterato il profitto aziendale. Tale scelta, secondo la sentenza della Corte, non può essere messa in discussione, perché deve ritenersi legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa.

Tali nozioni, prosegue la sentenza, includono anche le finalità di ottenere una migliore efficienza gestionale o produttiva e quelle dirette ad accrescere la redditività di impresa.

Se sussiste una di queste motivazioni, precisano i giudici di legittimità, la validità del licenziamento è condizionata solo all’effettiva esistenza del progetto di riorganizzazione che il datore di lavoro dichiara di aver adottato, e alla prova del nesso causale tra l’attuazione di questo progetto e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.

La sentenza definisce questo un «consolidato indirizzo» della Suprema corte, richiamando a sostegno di tale affermazione le diverse pronunce che, negli anni passati, avevano già confermato la legittimità del “licenziamento per profitto” (tra le molte, la recente sentenza 25201 del 7 dicembre 2016 e, in precedenza, 25197/2013, 7474/2012 e 15157/2011).

Pur essendo ormai consolidato da tempo, tale indirizzo interpretativo non è l’unico seguito dai giudici di legittimità.

Esiste, infatti, anche un diverso – e più restrittivo – orientamento, secondo cui il riassetto organizzativo finalizzato a una più economica gestione dell’impresa consente di licenziare un dipendente solo se risponde non solo all’esigenza di ottenere un incremento del profitto, ma serve anche a fronteggiare situazioni sfavorevoli che impongono una «effettiva necessità di riduzione dei costi» (così Cassazione 14871/2017; in precedenza, si veda anche la sentenza 21282/2006).

Al momento, quindi, si fronteggiano due diversi indirizzi interpretativi: un primo orientamento considera lecito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deciso solo per migliorare i risultati economici dell’azienda, un altro filone esige, invece, che il recesso sia giustificato dalla necessità di fronteggiare uno stato di crisi.

Il conflitto sembra destinato ad acuirsi, generando una grande incertezza applicativa. Sarebbe auspicabile intervento chiarificato delle Sezioni unite, il cui compito è proprio quello di risolvere contrasti interpretativi come quello appena descritto.

La sentenza n. 19655/17 della Corte di cassazione

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