Contenzioso

Malattia professionale, revisione della rendita con termine di decadenza

di Mauro Pizzin


Il titolare di una rendita per malattia professionale che lamenta un aggravamento delle proprie condizioni entro 15 anni dalla costituzione della stessa può chiedere la revisione delle somme percepite dall'Inail non oltre un anno dalla scadenza del termine suddetto.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza 19784/2017, depositata ieri, dopo che ad essa aveva fatto ricorso un lavoratore che si era visto respingere prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Brescia la sua richiesta volta ad ottenere la condanna dell'istituto assicurativo a corrispondergli la rendita per malattia professionale in misura corrispondente all'avvenuto aggravamento.

Nel dispositivo i giudici di legittimità hanno anzitutto ricordato che l'ambito temporale entro cui assumono rilevanza eventuali modificazioni in meglio o in peggio delle condizioni fisiche del titolare di una rendita Inail per malattia professionale incidenti sulla sua attitudine al lavoro in base all'articolo 137 del Dpr 1124/65 (il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è di 15 anni dalla costituzione della rendita. Non si tratta – spiega la Corte – né di un termine di prescrizione, né di un termine di decadenza, «collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche».

Dalla scadenza di questo termine è possibile proporre entro un anno la domanda di revisione di una rendita da malattia professione, termine che – precisa la Cassazione – «si ritiene pacificamente trattarsi… di decadenza annuale» e che vincola anche l'Inail nel caso inverso in cui sia l'istituto assicurativo a voler disporre una revisione per miglioramento delle condizioni del titolare della rendita.

Nel caso esaminato, per la corte di legittimità non vi sono dubbi che la domanda di revisione sia stata presentata dal ricorrente oltre il termine annuale di decadenza.
Semaforo rosso anche al tentativo del ricorrente di introdurre la diversa questione del riconoscimento di una nuova rendita ai sensi dell'articolo 80 del Dpr 1124/1965, stavolta in ragione del protrarsi dell'esposizione al rischio patogeno. Si tratta, in questo caso, della norma che regola l'ipotesi in cui un lavoratore, già titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia colpito da nuovo infortunio e contragga nuova malattia. La diversità delle due ipotesi – sottolinea la Cassazione – «imponeva una diversa prospettazione della domanda», che la Corte d'appello non ha ravvisato senza che sul punto sia stata mossa una adeguata a specifica censura.

La sentenza n. 19784/17 della Corte di cassazione

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