Contenzioso

Reintegra senza modificare le mansioni

di Massimiliano Biolchini e Cristina Brevi


Quando il giudice ordina la reintegrazione di un lavoratore in base all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e il datore non sia in grado di ricollocare l'ex dipendente nelle mansioni originarie, lo stesso è gravato dell'onere di valutare altre possibili alternative, purché non dequalificate. In tal senso si è pronunciata la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 20123/2017, rigettando i nove motivi di ricorso di un datore di lavoro operante nel campo del biofarmaceutico che è stato condannato a risarcire i danni subiti da due lavoratori per essere stati reintegrati tardivamente e in mansioni inferiori rispetto a quelle che espletavano precedentemente al licenziamento.

Si tratta di uno strascico giurisprudenziale di una vicenda ben nota alle corti marchigiane: la società multinazionale ha licenziato sette lavoratori all'esito di una procedura di mobilità aperta nel 2009 e conclusasi senza accordo con le organizzazioni sindacali. I lavoratori hanno poi fatto ricorso al giudice del lavoro, che ne ha ordinato la reintegra sia in primo che in secondo grado.

Due di questi lavoratori (che, per inciso, sono poi stati inseriti in una successiva procedura di mobilità nel 2012 e, dopo un periodo in Cigs, licenziati) hanno attivato un nuovo contenzioso chiedendo il risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico subito a causa della reintegra non solo tardiva, ma soprattutto in mansioni che non erano quelle che svolgevano al momento del licenziamento, contenzioso accordato dalla Corte d'appello di Ancona.

La Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, ribadisce il proprio orientamento in tema di ricollocamento dei lavoratori in seguito alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento. In particolare la stessa premette che, in linea di principio, il datore di lavoro non possa esimersi dall'ottemperare all'ordine giudiziale eccependo una (asserita) nuova organizzazione produttiva, rinvenendo la ratio di tale assunto nei principi generali del diritto civile: il debitore di una prestazione (nel nostro caso, il datore che deve ottemperare all'obbligo di reintegra) può andare esente da responsabilità solo nel caso in cui dimostri che il posto di lavoro precedentemente occupato dal lavoratore non esiste più per causa a lui non imputabile.

I giudici di legittimità continuano spiegando che, qualora un mutamento dell'assetto societario sia effettivamente intervenuto nelle more del giudizio sulla legittimità del licenziamento, l'obbligo di reintegra può essere assolto adibendo il lavoratore a mansioni sì diverse da quelle originarie, ma che siano alle stesse equivalenti (equivalenza di cui, tra l'altro, deve essere data prova in giudizio). Se fosse infatti possibile reintegrare in mansioni inferiori, chiude il ragionamento la Suprema corte, si arriverebbe al paradosso per cui il comando contenuto in un provvedimento giurisdizionale può essere vanificato in sedi diversi da quelle previste dall'ordinamento.

Infine, nel confermare la sussistenza di un danno da demansionamento sofferto in seguito alla reintegrazione, i giudici di legittimità ribadiscono che la prova di tale danno può correttamente essere fornita dal lavoratore in via presuntiva e mediante ricorso a massime di comune esperienza, quali sono, nel caso specifico, la perdita di professionalità, il danno all'immagine nonché lo stesso ritardo nella riammissione in servizio.

Quanto alla relativa liquidazione, viene altresì confermata la correttezza della scelta del giudice di merito di ricorrere a una misura percentuale della retribuzione globale di fatto maturata dai dipendenti dal giorno del licenziamento alla data della sentenza di appello.

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