Contenzioso

Danni da amianto, basta la probabilità

di Uberto Percivalle e Giulia Spalazzi

Conla sentenza 19270/2017 la Corte di cassazione si è pronunciata, sulla risarcibilità dei danni per patologie amianto-correlate, affermando che sussiste la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che risulti, in base al principio «del più probabile che non», che sia stata l’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (e, nel caso specifico, ad altri agenti chimici utilizzati per la lavorazione del vetro) a causare l’insorgenza della malattia, seppur in presenza di altre possibili concause, quali il fumo di sigaretta o pregresse patologie polmonari del dipendente trattate con farmaci sospetti cancerogeni.

La sentenza trae origine dai ricorsi di due società succedutesi nel tempo nella titolarità dello stabilimento produttivo presso cui il dipendente (ormai deceduto al momento della sentenza) ha lavorato per oltre 25 anni, entrambe soccombenti nei precedenti gradi di giudizio e condannate al pagamento dei danni agli eredi.

Le ricorrenti, censurando la sentenza della Corte d’appello di Firenze, hanno lamentato la mancata applicazione del cosiddetto metodo scientifico nel valutare l’esistenza di un nesso di causa, avendo i giudici di merito ragionato in termini di «elevata probabilità logica» e, dunque, con un criterio non scevro da valutazioni, piuttosto che affidarsi alla «probabilità statistica».

La Cassazione ha affermato che, qualora le leggi scientifiche non consentano un’assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio deve essere quella della preponderanza dell’evidenza o criterio «del più probabile che non», che va verificato non in base a una probabilità solo statistico quantitativa dell’evento quanto in ragione di una probabilità logica, «riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto».

Nel 2008 (sentenza 576) le Sezioni unite avevano chiarito tale principio, ma in una vicenda (danni da trasfusioni di sangue infetto) in cui non vi era evidenza di possibili concause.

Nel caso in esame, essendo stati provati

il costante uso, sul lavoro, di ben due agenti patogeni (amianto e un altro) e la loro idoneità a causare l’insorgenza della malattia,

la mancata adozione delle cautele all’epoca note, quali aspiratori e specifiche operazioni di pulizia dalle polveri,

la Corte ha concluso approvando l’accertamento dei giudici di merito circa la sussistenza della responsabilità dei datori, non reputando decisiva la presenza di possibili altre cause.

Per la Corte, inoltre, non era necessario che i datori potessero prevedere l’insorgere della malattia, essendo invece sufficiente la prevedibilità di un «generico verificarsi di un danno alla salute del lavoratore». Sebbene l’amianto sia stato vietato solo nei primi anni ’90, il rischio derivante dalla formazione e diffusione da polveri era noto almeno sin dal 1956 (anno in cui venne promulgato il Dpr 303) e, in ogni caso, il rischio specifico derivante dall’amianto risultava legislativamente recepito dal Dpr 1124/1965.

La prudenza deve sempre essere al massimo: nel dubbio, anche il riscontro di possibili concause non aiuta.

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