Contenzioso

Ritenute omesse, il calcolo va fatto per competenza

di Luigi Caiazza

Per stabilire la rilevanza penale dell’omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali praticate ai lavoratori, l’anno solare da assumere a riferimento inizia a gennaio e scade il 16 gennaio dell’anno successivo.

In tal senso ha deciso la Corte di cassazione (sezione feriale penale) con la sentenza 39882/2017 , divergendo dalle indicazioni operative dettate dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 9099 del 3 maggio 2016 .

In base all’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016, se l’ammontare dell’omissione in un anno è superiore a 10mila euro, si concretizza l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro; se, invece, l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato e punito con la sanzione amministrativa da 10 a 50mila euro.

Tenuto conto che i versamenti mensili dei contributi dovuti all’Inps avvengono entro il giorno 16 del mese seguente a quello di riferimento e quindi che per conoscere i versamenti del mese di dicembre occorre attendere il 16 gennaio dell’anno successivo, il ministero, convenzionalmente, ha indicato di prendere in considerazione il periodo dal 16 gennaio al 16 dicembre per calcolare se è stata superata la soglia dei 10mila euro di ritenute non versate.

In buona sostanza il ministero prende come riferimento le date di versamento e non quelle del periodo competente di contribuzione.

Di diverso avviso, invece, è stata la Cassazione, la quale ha ritenuto che il superamento della soglia di 10mila euro è strettamente collegato al periodo temporale dell’anno e che il reato deve ritenersi perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio, superi i 10mila euro. La stessa sentenza precisa poi che gli eventuali ulteriori importi non versati oltre i 10mila euro non possono dare luogo a un secondo illecito nello stesso anno, ma costituiscono «momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata» la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero il giorno 16 del mese di gennaio successivo (riferito alle competenze del mese di dicembre).

Inoltre, secondo i giudici, eventuali mensilità non versate e prescritte devono essere comunque valorizzate per calcolare il totale dell’illecito.

Ne consegue una contraddizione tra quanto suggerito dal ministero e quanto deciso dalla Cassazione. È evidente che a questo punto appare necessario un chiarimento, perché altrimenti il conteggio, da gennaio a gennaio, si estenderebbe a 13 mesi.

A meno che non si sia inteso spostare i termini in avanti di un mese, nel senso che ai fini del conteggio dell’annualità occorra iniziare da gennaio (i cui contributi sono versati entro il 16 febbraio) e concludere a dicembre, i cui contributi vanno versati entro il successivo 16 gennaio.

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