Contenzioso

Maternità, contributi anche se l’indennità è pagata dall’azienda

di Giampiero Falasca

Il contributo per la maternità deve essere versato dal datore di lavoro all'Inps anche se l'azienda, in applicazione di norme di legge o di contratto collettivo, ha pagato con proprie risorse le prestazioni economiche di gravidanza spettanti alla dipendente. Con questo principio, la Corte di cassazione (sentenza 23845/2017) ribalta l'orientamento della giurisprudenza di merito su un tema molto controverso.

La questione riguarda l'obbligo, per gli ex enti pubblici economici trasformati in società per azioni ordinarie, di versare all'Inps la contribuzione di maternità in relazione ai periodi durante i quali tali aziende erano tenute a pagare direttamente alle dipendenti la relativa indennità.

Secondo la sentenza 4250/2014 della Corte d'appello di Roma impugnata presso la Suprema corte, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'obbligo di erogare tale indennità, non sarebbero tenuti a versare all'istituto di previdenza il contributo dovuto a tale titolo.

La Cassazione rovescia tale lettura, partendo dalla premessa che la natura soggettiva del datore di lavoro è irrilevante ai fini previdenziali. Per consolidato principio di legittimità, nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà dei contributi previdenziali può essere prevista per le società partecipate da enti pubblici, in quanto queste sono società di diritto privato la cui unica peculiarità consiste nella natura pubblica dell'azionista di riferimento.
La Corte esclude, inoltre, che il datore di lavoro possa sostenere di aver pagato direttamente l'indennità di maternità in applicazione di una norma di legge. Tale pagamento, per i periodi nei quali è avvenuto, aveva come unico fondamento le norme del contratto collettivo applicabili al rapporto di lavoro.

Dopo aver fatto queste premesse, la sentenza esclude che esista nell'ordinamento un principio generale di corrispettività tra i contributi previdenziali pagati e le prestazioni erogate e ricorda che «il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà» (Sezioni unite 10232/2003), con la conseguenza che non deve esserci una precisa corrispettività tra i contributi che si versano e le prestazioni che eroga l'ente di previdenza.

Applicando tale principio alla controversia, la pronuncia chiarisce che l'obbligazione relativa al contributo per la maternità può gravare sul datore di lavoro anche se per tutti o alcuni dei suoi dipendenti l'ente non sia tenuto a erogare l'indennità.

La Corte d'appello di Roma, per escludere l'obbligatorietà di tale contributo, aveva fatto leva su quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del Dlgs 151/2001, nella parte in cui prevede che l'indennità di maternità è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'indennità di malattia.

Considerato che l'articolo 20 del Dl 112/2008 ha sancito, fino ad aprile del 2011, l'esonero dall'obbligo di pagare l'indennità di malattia per datori di lavoro che erogano direttamente il trattamento, la Corte d'appello aveva ritenuto che tale esonero dovesse estendersi anche al trattamento di maternità.

La Cassazione censura tale operazione interpretativa, rilevando che l'assimilazione tra indennità di malattia e trattamento di maternità può interessare solo le modalità di erogazione di tali istituti nei confronti dei lavoratori, mentre non ha alcuna rilevanza dal punto di vista del rapporto contributivo che si instaura con i datori di lavoro.

La sentenza 23845/2017 di cassazione

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