Contenzioso

Tribunale delle imprese per il furto di dati post-impiego

di Roberto Isibor e Uberto Percivalle

Con ordinanza del 16 ottobre 2017, il tribunale di Lecco ha riconosciuto la competenza esclusiva del tribunale delle imprese per le controversie concernenti la divulgazione di informazioni riservate, acquisite illecitamente da un ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Una società ha lamentato l'uso da parte di un'altra azienda di informazioni ottenute per tramite di una ex dipendente. La seconda azienda ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, a favore del tribunale delle imprese (articolo 134 codice della proprietà industriale) perché la controparte ha invocato la tutela di informazioni segrete, come individuate dagli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale (Cpi) ed eccependo altresì, nei confronti del dipendente, la competenza del giudice del lavoro, alla luce del rapporto di lavoro intercorso con la stessa azienda.

Il tribunale di Lecco ha accertato che la prospettazione della prima azienda conteneva tutti i caratteri individuati dagli articoli 98 e 99 del Cpi e pertanto ha dichiarato la propria incompetenza a vantaggio di quella esclusiva del tribunale delle imprese di Milano. I dati controversi, infatti, (elenco clienti della società attrice, con indirizzi, numeri di cellulare ed altre informazioni similari) non potevano derivare dal reperimento di informazioni pubbliche «costituendo al contrario la somma di una pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale».

Inoltre il tribunale ha concluso che non c'è stato abuso di informazioni aziendali acquisite da un lavoratore “transfugo” in costanza di rapporto di lavoro e messe a disposizione dell'azienda concorrente bensì una illecita acquisizione della banca dati della società dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il fatto che ciò fosse avvenuto (anche) grazie alla password conosciuta in virtù del cessato rapporto di lavoro non è stato ritenuto dal tribunale sufficiente a inquadrare l'illecito quale violazione dell'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro (articolo 2105 del codice civile).

L'ordinanza ha il pregio di affrontare la questione di carattere procedurale circa la competenza del giudice del lavoro per circostanze occorse dopo la cessazione del medesimo. Il tribunale di Lecco, seguendo una risalente giurisprudenza (tribunale di Roma 13617/1997 e Cassazione 9513/1995), sottolinea la natura non lavoristica della controversia in esame, ritenendo che il rapporto di lavoro pregresso fosse solo uno dei vari elementi che hanno favorito l'illecito.

Il tribunale ha infatti operato una distinzione tra attività svolte dagli ex dipendenti in violazione degli obblighi di fedeltà (i quali permangono anche successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro) e attività in violazione del segreto professionale e dei segreti aziendali, distinguendo tra le due circostanze in relazione alle modalità attraverso le quali le informazioni riservate siano state acquisite dall'ex dipendente.

La ripartizione tra sezione civile e sezione del lavoro è stata in tal modo operata sulla base del ruolo delle informazioni conseguite nell'ambito del pregresso rapporto lavorativo: si tratterà di controversia lavoristica se tali informazioni sono l'oggetto della lite, mentre la controversia sarà devoluta al tribunale delle Imprese laddove l'informazione acquisita nel corso del rapporto di lavoro abbia semplicemente facilitato la successiva illecita acquisizione di ulteriori dati riservati.

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