Contenzioso

Distacchi trasnazionali, ignorabile il certificato contributivo falso

di Matteo Prioschi

Il giudice del Paese ospitante può disconoscere un certificato di contribuzione E101 emesso da un altro Stato. Questo il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito a un caso di utilizzo fraudolento del distacco transfrontaliero.

Un'impresa belga ha utilizzato lavoratori in subappalto provenienti da imprese bulgare e non ha versato i relativi contributi previdenziali sostenendo che gli stessi erano già versati in Bulgaria, come testimoniato dal certificato E101 rilasciato dall'ente bulgaro competente.

Tuttavia nel corso del procedimento è stato dimostrato che tali documenti sono stati ottenuti in modo fraudolento e di conseguenza la Corte d'appello di Anversa ha condannato i responsabili dell'azienda belga.

La Corte di cassazione, però, ha sollevato una questione pregiudiziale presso la Corte Ue per sapere se un giudice del Paese ospitante i lavori distaccati può disconoscere un certificato emesso in un altro Stato. Infatti in base alla normativa (sia il vecchio 574/72 che il nuovo regolamento 987/2009), gli Stati membri Ue devono accettare i documenti e i certificati rilasciati da altri Paesi fino a che questi ultimi non li dichiarano non validi o li ritirano.

Secondo l'avvocato generale il giudice del Paese ospitante può disconoscere la validità del certificato se è stato accertato che è stato ottenuto in modo fraudolento. Ciò a patto, però, che la frode sia dimostrata nel procedimento e in particolare che venga dimostrata l'esistenza dell'elemento oggettivo, cioè che non sussistono le condizioni per il rilascio del certificato, e dell'elemento soggettivo, ossia che gli interessati hanno dissimulato intenzionalmente la mancanza di condizioni.

L'avvocato generale ritiene che il giudice ha l'obbligo di contrastare le frodi e quindi a fronte di un comportamento illecito non solo ha la facoltà, ma il dovere di disconoscere il certificato in modo da non consentire l'utilizzo fraudolento delle norme dell'Unione europea. “il fatto – argomenta l'avvocato - di mantenere il carattere vincolante del certificato E 101 nel caso di una frode accertata da un giudice dello Stato membro ospitante implicherebbe, da un lato, che i responsabili della frode potrebbero trarre beneficio dalle loro condotte fraudolente e, dall'altro, che un siffatto giudice dovrebbe, in taluni casi, tollerare ovvero avallare la frode”.

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