Contenzioso

La direttrice della sala bingo deve verificare l’invio dei dati gioco

di Angelo Zambelli


La dipendente di una sala bingo, con mansioni di caposala, è stata licenziata per non aver trasmesso per circa due settimane i dati di gioco al centro di controllo istituito presso il ministero delle Finanze, nonché per essersi appropriata di mance destinate a tutti i dipendenti.

Impugnato il licenziamento, il giudice di primo grado ne ha dichiarato l'illegittimità ritenendo gli addebiti non provati. Con riferimento, in particolare, alla mancata trasmissione dei dati di gioco, il tribunale ha ritenuto che il datore di lavoro non avesse provato che tali compiti gravassero sulla lavoratrice licenziata, in quanto nel sistema predisposto dalla sala bingo, inserimento e trasmissione “avvenivano automaticamente”.

La Corte di appello, al contrario, ha confermato la legittimità del licenziamento affermando che la dipendente, nella sua qualità di caposala, fosse comunque responsabile di verificare che la trasmissione telematica dei dati, per quanto automatizzata, avvenisse correttamente.
La Corte territoriale ha rilevato che il regolamento recante le norme per l'istituzione del gioco bingo (decreto del ministero delle Finanze 29 del 2000) e il decreto direttoriale 17 settembre 2001 contengono una disciplina dettagliata circa i messaggi che ogni sala bingo deve inviare al centro di controllo mediante l‘infrastruttura telematica predisposta dal concessionario («ad inizio giornata per comunicare l'apertura della sala; al termine di ciascuna partita e comunque prima della trasmissione dei dati di quella successiva per comunicare i dati di dettaglio della partita; a fine giornata per comunicare la chiusura della sala»), e che la lavoratrice avrebbe quindi dovuto conoscere ed applicare tali fonti normative, dirette a disciplinare l'operatività del servizio.

D'altro canto – proseguivano i giudici d'appello – anche la declaratoria relativa al primo livello del Ccnl in cui la lavoratrice era inquadrata implica l'assunzione di funzioni di «direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda» (articolo 48 del Ccnl turismo), sicché era lecito attendersi che la dipendente esercitasse compiti di controllo sul buon andamento della sala, anche con riferimento all'adempimento degli obblighi di comunicazione al ministero delle Finanze.

Investita della questione, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado. Secondo i giudici di legittimità, nell'ambito dell'accertamento giudiziale avente a oggetto la verifica della fondatezza o meno della contestazione vertente sull'inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati di gioco, «rientrava anche l'individuazione dei compiti e delle funzioni proprie della qualifica di inquadramento e della posizione di responsabilità rivestita dalla lavoratrice nella sua qualità di caposala».

E in tale contesto – conclude la Cassazione - la Corte territoriale ha correttamente accertato che dalla qualifica di inquadramento della lavoratrice in posizione di responsabilità discendono anche «compiti di controllo riguardanti la correttezza e la completezza delle comunicazioni che giornalmente dovevano essere effettuate, per via telematica, al centro di controllo».

La sentenza 26091

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©