Contenzioso

Per i piloti meno voci nello stipendio feriale

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La retribuzione del periodo feriale non deve necessariamente ricomprendere la media di tutti gli elementi e le voci della retribuzione erogati al lavoratore nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, ben potendo essere limitata ad alcune sue componenti, sulla base di quanto previsto dalla disciplina contrattuale collettiva applicata al rapporto di lavoro. Ciò a condizione che sia salvaguardato il parametro costituzionale, fissato dall’articolo 36, commi 1 e 3, della Costituzione, del versamento di una retribuzione idonea a garantire e salvaguardare l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore.

Questi principi sono stati espressi dal tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 388/2017 nella quale si controverteva sulla domanda dei piloti di una nota compagnia aerea di vedersi riconosciuto il calcolo della retribuzione feriale ricomprendendovi non solo, così come previsto dal Ccnl applicato, il salario base mensile conglobato, bensì tutte le componenti della retribuzione complessiva giornaliera da essi maturata (tra cui l’indennità di volo, quella soste notturne e il premio di risultato).

Secondo il tribunale, la normativa per il personale di volo dell’aviazione civile (articolo 4 della legge 185/2005) stabilisce che la retribuzione del periodo feriale viene determinata in base alle condizioni dettate, tra l’altro, dai contratti collettivi. Alla luce del rinvio alla contrattazione collettiva, prosegue il tribunale, nulla vieta che il Ccnl preveda un trattamento economico delle ferie più contenuto rispetto alla complessiva retribuzione erogata ai dipendenti durante i mesi lavorativi.

Le norme comunitarie richiamate dalla difesa dei piloti, prosegue il giudice, si limitano a disporre che gli Stati membri prevedano le misure necessarie ad assicurare non meno di 4 settimane di ferie retribuite, mentre i criteri di composizione della retribuzione feriale sono affidati agli ordinamenti interni.

In questo contesto, la determinazione della retribuzione durante le ferie può essere legittimamente operata dal Ccnl anche in senso deteriore rispetto al trattamento economico complessivo goduto dal dipendente per i mesi di effettivo lavoro, a condizione che l’importo riconosciuto sia idoneo, da un lato, ad assicurare l’effettiva fruizione delle ferie e, d’altro lato, a scongiurare il pericolo che il lavoratore sia disincentivato a utilizzare le ferie per effetto della retribuzione ridotta.

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