Contenzioso

Malattia del lavoratore, risarcimento agli eredi

di Giulia Bifano e Uberto Percivalle

È trasmissibile agli eredi il risarcimento per la sofferenza patita dal lavoratore tra l'insorgenza di una malattia contratta nello svolgimento del proprio lavoro e il decesso che ne sia conseguito. Con la sentenza 29759/2017, la Corte di cassazione ha chiarito la propria posizione su questo tema in relazione a un caso che riveste particolare interesse perché insorto nell'ambito di un rapporto di lavoro.
La decisione trae origine dal caso di un lavoratore che, dopo aver contratto una malattia nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, è deceduto a causa della stessa dopo un “non breve” lasso di tempo. Gli eredi si sono rivolti al tribunale di Trieste prima e alla Corte d'appello poi, al fine di vedersi riconosciuto, oltre al risarcimento relativo al danno dovuto all'inabilità temporanea assoluta già accertata dall'Inail, anche il danno biologico di natura psichica connesso alla sofferenza patita dal lavoratore nell'intervallo di tempo intercorso tra l'insorgere della malattia e il momento del decesso.
Il tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato la richiesta degli eredi a vedersi riconosciuto, iure hereditatis, il danno biologico di titolarità del defunto, motivando tale diniego anzitutto con la mancata allegazione dei mezzi di prova idonei a dimostrare l'esistenza del danno per il quale gli stessi invocavano il risarcimento. La Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito.
La Corte ha affermato l'esistenza in questo caso di un danno biologico di natura psichica, subito dal lavoratore che abbia percepito l'approssimarsi della sua morte. La Corte ha altresì fornito un ulteriore importante elemento di riflessione, chiarendo come l'entità di questo danno non dipenda dalla durata dell'intervallo di tempo intercorso tra l'insorgenza della patologia e il decesso, bensì dalla “intensità della sofferenza”.
E' noto come la giurisprudenza sia solida nel negare che al defunto spetti un “danno da morte” trasmissibile agli eredi. Anche per questo le Corti si sono dovute confrontare nel tempo con copiose richieste di risarcimento attinenti al danno subito nel periodo intercorrente tra l'evento-malattia o l'evento-lesione e l'evento-morte. Ciò spesso avviene a seguito di incidenti stradali, mentre in questo caso la Suprema corte ne chiarisce l'applicabilità in ambito lavoristico.
Il riconoscimento dell'esistenza di questo tipo di danno, che è quanto più si avvicina all'inesaudibile richiesta degli eredi delle vittime di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito dal de cuius a causa dell'evento-morte in quanto tale, ha preso nel corso degli anni le forme del danno morale o biologico (a volte denominato “danno catastrofale”); spesso il risarcimento è stato negato a fronte dell'inesistenza o eccessiva brevità del lasso di tempo tra l'incidente e il decesso.
Ora la Corte di cassazione, a fronte delle obiezioni da parte dei giudici di merito, circa la prova delle condizioni del lavoratore tra la malattia e il decesso, ribadisce in modo netto che “nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore “aggravante”, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso”. Corollario conclusivo di tale ragionamento, secondo la Corte, è la necessità che qualsiasi quantificazione del predetto danno biologico debba essere “personalizzata” ossia adeguata al caso specifico.

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