Contenzioso

Senza formazione il borsista è subordinato

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’inserimento in azienda del vincitore di una borsa di studio annuale, laddove al borsista non sia stato impartito l’insegnamento previsto, può determinare il riconoscimento della natura dipendente del rapporto di lavoro. La Cassazione (ordinanza n. 30868 del 22 dicembre 2017) ha ritenuto che, a prescindere dalla attivazione del vincolo attraverso una borsa di studio, deve essere riconosciuta la costituzione di un tipico rapporto professionale di carattere subordinato in presenza di etero-direzione datoriale e di inserimento funzionale del borsista nell’organizzazione del lavoro aziendale.

La Suprema Corte richiama il principio consolidato di legittimità secondo cui il rapporto di lavoro va ricondotto nello schema della subordinazione, anche se la qualificazione formale data al vincolo tra le parti è di natura diversa, ogni qual volta ricorrano gli indici sintomatici della collaborazione, continuità della prestazione, inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e soggezione al potere di direzione e controllo datoriale. La Cassazione ha concluso che anche al rapporto che si attiva tra impresa e vincitore di una borsa di studio, ricorrendo gli indici che sono espressione sintomatica della subordinazione, va applicata la disciplina propria del contratto di lavoro dipendente.

Il caso all’esame della Suprema corte si riferiva all’inserimento con borsa di studio di un giovane presso un ente pubblico economico che aveva richiesto l’accertamento della natura dipendente del rapporto per non avere ricevuto la formazione prescritta ed essere stato, invece, sottoposto a una ordinaria prestazione sotto la direzione e il controllo dei responsabili dell’ente, nell’ambito di un rapporto continuativo che presupponeva l’inserimento stabile nella organizzazione aziendale.

Nei due gradi di merito la domanda del borsista era stata accolta, con condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e anche, per effetto del precedente allontanamento del giovane dall’attività presso l’ente pubblico economico, alla sua reintegrazione in servizio.

La Cassazione conferma l’esito dei giudizi di merito e applica i principi giurisprudenziali sui tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato al caso particolare del giovane inserito in azienda in forza di una borsa di studio. La conclusione della Suprema Corte è che, ricorrendo gli elementi sintomatici della prestazione di lavoro subordinato, deve essere riconosciuta la natura dipendente anche del rapporto di lavoro attivato sul presupposto dell’aggiudicazione di una borsa di studio.

La pronuncia conferma che non ci sono aree che si possano sottrarre al riconoscimento della subordinazione neppure in presenza di attivazioni finalizzate a un inserimento guidato di studenti nel mondo di lavoro, anche attraverso tirocini o borse di studio.

L'ordinanza n. 30868/17 della Corte di cassazione

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