Contenzioso

Licenziabile chi durante il congedo parentale non si prende cura del figlio

di Giampiero Falasca

Il dipendente che fruisce dei congedi parentali deve occupare in misura prevalente il proprio tempo per accudire il figlio; se durante i periodi di permesso si occupa di attività differenti, del tutto estranee ai fabbisogni del minore, si concretizza uno sviamento dalla funzione tipica del congedo parentale, che legittima la scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto per giusta causa.

La Corte di Cassazione con la sentenza 509/2018 pubblicata ieri, ribadisce un principio già noto alla giurisprudenza di legittimità e molto importante in tema di gestione dei congedi parentali. La sentenza conclude il licenziamento intimato nei confronti di un dipendente che, durante i periodi di congedo parentale, aveva trascorso (come emerso da alcune indagini disposte su iniziativa dell'azienda) con il figlio minore un periodo di tempo pari a circa la metà dell'orario di lavoro applicato prima del riconoscimento del permesso.

Il licenziamento è stato convalidato sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte d'appello. Il dipendente è ricorso per Cassazione, sostenendo che il recesso doveva considerarsi illegittimo in quanto nella normativa sui congedi parentali applicabile alla vicenda (il Dlgs 151/2001) non ci sarebbe alcun obbligo di garantire al figlio una presenza prevalente.

Il congedo parentale, secondo il ricorso del lavoratore, assolve alla finalità di soddisfare bisogni affettivi del figlio (al contrario di quanto accade per i permessi disciplinati dalla legge 104/1992, che invece ha finalità assistenziali), e quindi non necessita una presenza continua ed esclusiva del soggetto che ne fa uso.

La Corte di cassazione, in coerenza con un orientamento già espresso in precedenza, ha rigettato questa interpretazione, partendo da una ricostruzione generale dell'istituto. Secondo la sentenza, il congedo parentale si configura come un diritto potestativo spettante al lavoratore, che può realizzare il proprio interesse senza dover chiedere il consenso del datore di lavoro. Questa configurazione non preclude la possibilità per il datore di lavoro di controllare le modalità con cui il diritto viene esercitato, allo scopo di accertare che la condotta del dipendente sia improntata a criteri di buona fede.

Se la buona fede viene a mancare, si realizza uno sviamento dell'istituto che rende illegittima la privazione della prestazione lavorativa che deve subire il datore di lavoro (e anche la percezione delle indennità erogate dall'ente di previdenza). Tale sviamento, precisa la sentenza, si verifica sia quando il lavoratore che fruisce del congedo parentale impiega il tempo libero per svolgere una diversa attività lavorativa, sia nel caso in cui comunque ometta di occuparsi del figlio.

Non basta dire, per escludere tale sviamento, che il lavoratore ha potuto organizzare meglio la vita familiare, migliorando quindi le condizioni di vita del bambino, il congedo parentale, conclude la Corte, ha lo scopo, più specifico di appagare i bisogni affettivi e relazionali del minore, e richiede una presenza più intensa.

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