Contenzioso

Infortuni sul lavoro, datore responsabile solo se ha aggravato il tasso di rischio

di Mauro Pizzin

La responsabilità del datore di lavoro può sussistere in base all'articolo 2087 del Codice civile solo quando per il suo comportamento si sia aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell'attività lavorativa del dipendente.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 749/2018, depositata ieri, in cui i giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere sul ricorso di un'insegnante colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno di una quinta classe liceale mentre durante l'orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell'esame di maturità.

La dipendente aveva presentato in prima istanza una domanda di risarcimento dei danni al Tribunale di Pesaro nei confronti del Miur e della società assicuratrice del personale scolastico, rigettata, e poi, in secondo battuta, aveva fatto ricorso alla Corte d'appello di Ancona, con esito per lei parimenti negativo. Prima del giudizio, peraltro, alla donna era stata riconosciuta dall'assicurazione una somma di 20mila euro a titolo di transazione e quietanza per il danno che aveva asserito essere conseguente all'incidente.

Il ricorso in Cassazione dalla lavoratrice poggiava, in particolare, sulla violazione dell'articolo 2087 del Codice civile per non avere la scuola vigilato sull'introduzione nell'edificio di bevande alcoliche, prima dell'ingresso della docente, fatto che - incidendo sul fattore di rischio per l'alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre – avrebbe provato la responsabilità dell'istituto.

Di contrario avviso la Corte di legittimità, secondo cui nel caso di specie:
• aveva ragione la Corte d'appello nel ritenere che nel non proibire l'iniziativa del festeggiamento a ragazzi maggiorenni o in età adolescenziale avanzata, e visto il carattere usuale della stessa, non si poteva ravvisare nel comportante della scuola un aggravamento del rischio professionale per la lavoratrice,
• che non c'erano elementi i quali consentissero di affermare che l'uso di alcolici fosse stato consentito dall'istituto,
• che non c'era evidenza che la manovra inopinata dell'alunno fosse in qualche modo determinata dall'assunzione di alcol.

La condotta abnorme e imprevedibile dell'alunno – avvicinatosi a breve distanza dall'insegnante, agitando la bottiglia di spumante – in buona sostanza non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l'orario di lezione.

Una valutazione, questa, che per i giudici di legittimità è coerente con la natura dell'obbligazione prevista dall'articolo 2087 del Codice civile, definita “di mezzi”, la quale non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, ma solo se collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene prestata: una violazione non rinvenibile nel caso esaminato.

La sentenza n. 749/18 della Corte di cassazione

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