Contenzioso

Le aziende non sono sempre esonerate dalla ritenuta sui buoni pasto

di Salvatore Servidio

Nella vicenda trattata dalla Corte di cassazione con la sentenza 30 gennaio 2018, n. 2241, a seguito di verifica fiscale, veniva contestato a una società di autotrasporti il mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto, ex articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, di voci reddituali del proprio personale viaggiante come buoni pasto e concorso pasti. A carico del sostituto d'imposta venivano quindi accertati maggiori compensi soggetti a Irpef e relative sanzioni, il cui ricorso è stato rigettato in primo grado ma accolto in appello.
Secondo il giudice del gravame, tanto i buoni pasto (qualificati come servizio mensa), quanto l'indennità per concorso pasto (collocata tra le spese di trasferta) erano esenti da contribuzione e non costituivano reddito fino al limite di 5,29 euro giornalieri.
Con la sentenza n. 2241/2018, la Cassazione ha concordato con l'Amministrazione finanziaria ricorrente l'insufficienza di motivazione della sentenza d'appello, per avere escluso da imposizione reddituale sino alla misura di euro 5,29 le prestazioni e indennità sostitutive del pasto, pur in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'articolo 51, comma 2, lett. c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, contrariamente a quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale, ad avviso della Sezione tributaria ai buoni pasto e alle indennità di concorso pasto può attribuirsi la natura che si ritiene più corretta, ancorchè mutuando dalle soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza lavoristica, che, pur nella congerie delle diverse categorie lavorative e delle diverse regolamentazioni contenute nelle contrattazioni collettive, ne ha frequentemente riconosciuto anche natura di agevolazione di carattere assistenziale, sebbene vincolandone la fruizione alla sussistenza di specifici presupposti (cfr. Cass., Sez. Lavoro, 17 luglio 2003, n. 11212; 21 luglio 2008, n. 20087; 8 agosto 2012, n. 14290).
Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata si è relazionata ad altri pronunciamenti facendoli propri, senza peraltro riportarne le ragioni, ma in tal modo non rendendo comprensibile neppure come quelle motivazioni, elaborate nell'alveo del sistema previdenziale, siano mutuate per gli aspetti fiscali
Ai fini fiscali, non può però ignorarsi che il parziale esonero dal concorso alla formazione del reddito richiede la presenza di specifici requisiti. E in rapporto a tali finalità l'ampio significato che può attribuirsi al sintagma normativo "prestazioni e indennità sostitutive corrisposte ..." è indifferente alle qualificazioni giuridiche elaborate nell'alveo della disciplina lavoristica, esigendosi comunque il riscontro dei suddetti requisiti, riportati nell'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir.
Riscontri che nel caso di specie sono mancati, da cui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per insufficiente motivazione.

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