Contenzioso

L’accertamento non aumenta la pensione

di Antonello Orlando

I contributi versati alla Cassa forense a seguito di accertamento con adesione non aumentano la pensione.

Con la sentenza 5380/2018 depositata ieri la Cassazione ha affrontato il tema degli effetti sulla posizione assicurativa dell’emersione di ulteriori redditi professionali da parte di un avvocato iscritto a Cassa forense, in seguito ad accertamento definito con adesione in base all’articolo 2, comma 3, del Dlgs 218/1997. Nel caso specifico, la sentenza di secondo grado aveva visto soccombere l’ente previdenziale degli avvocati, condannato a riliquidare la prestazione di pensione di vecchiaia conferita al proprio iscritto alla luce dei maggiori redditi scaturiti dall’accertamento con adesione.

La Suprema corte, esaminando la normativa regolatoria della Cassa forense nonché l’istituto tributario dell’accertamento con adesione, riprende quanto già affermato dalla Corte costituzionale che - con sentenza 372/1982 - ha rilevato come il tenore letterale della norma costitutiva della cassa (articolo 2, comma 1, della legge 576/1980) basasse la quantificazione della pensione di vecchiaia sui redditi professionali dell’iscritto, senza alcuna menzione di possibili variazioni operate da successivi accertamenti di natura fiscale.

Nella disamina della Cassazione, anche sulla scorta di un precedente orientamento interno (sentenza 11473/1990), l’attenzione si focalizza sul Dlgs del 1997 che disciplina l’accertamento con adesione, il quale si limita a statuire che l’istituto deflattivo del contenzioso tributario rileva ai fini dei «contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte dei redditi».

Tale disposizione di natura tributaria, nell’esame della sentenza depositata ieri, non menziona direttamente gli ulteriori riflessi a livello di posizione assicurativa e conseguente prestazione pensionistica, lasciando alle norme interne del singolo ordinamento pensionistico di conformarsi alla formazione di ulteriore reddito imponibile e connessa contribuzione.

Il combinato fra gli articoli 2 e 17 della norma di riforma del sistema previdenziale forense (legge 576/1980), oltre a eleggere quale base reddituale per la liquidazione della pensione di vecchiaia i redditi dichiarati dall’assicurato, individua nella trasmissione della comunicazione obbligatoria a onere esclusivo del professionista il reddito professionale dichiarato, legittimando di conseguenza il virtuale “danno pensionistico” configurato dall’improduttività ai fini della prestazione dei contributi versati tardivamente per effetto dell’accertamento per adesione.

Tale risultato appare conforme al generale principio di certezza dei rapporti giuridici che scongiura la possibilità di continui ricalcoli delle prestazioni pensionistiche. In riferimento alla base di calcolo delle prestazioni in esame, va infine notato che anche l’attuale articolo 4 del regolamento per le prestazioni previdenziali del 26 giugno 2015 conferma la stessa impostazione auto-dichiarativa.

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