Contenzioso

Cumulo di interessi e rivalutazione per i fondi pensione

di Antonello Orlando

È stata depositata nella giornata di ieri la sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione 6928/2018, dedicata al tema del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria di una prestazione di riscatto integrale erogata da una forma di previdenza complementare e dell'ammissione allo stato passivo della Sicilcassa (istituto di credito siciliano oggi in liquidazione coatta amministrativa) della rivalutazione monetaria cumulata agli interessi legali sulle somme da corrispondere agli assicurati ex dipendenti della banca. La suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi a sezioni unite sulla base dell'ordinanza 20512/2017.
In particolare, il motivo del contenzioso, arrivato all'ultimo grado di giudizio fra un ex dipendente della banca in liquidazione e lo stesso istituto creditizio, si incentra sulla possibilità di cumulo di interessi e rivalutazione che si configurerebbe come possibile, secondo l'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, nel caso di somme di denaro per crediti di lavoro.
Come opposto dalla parte resistente (l'istituto di credito in liquidazione), nel caso specifico gli interessi e la rivalutazione monetaria si riferiscono a versamenti effettuati a una forma di previdenza complementare, con l'implicazione che tali importi avrebbero una natura previdenziale e non retributiva, con conseguente impossibilità del cumulo fra interessi e rivalutazione riservato ai crediti di lavoro.
Il principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione ha chiarito definitivamente che, pur avendo i trattamenti pensionistici erogati dalle forme di previdenza complementare una natura puramente previdenziale, tale elemento non impone il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazioni monetarie riferito alle prestazioni erogate dal fondo (configurato dall'articolo 16 della legge 412/1991) in quanto il soggetto erogatore è un datore di lavoro privato e non un ente di previdenza obbligatoria.
Da questo principio, la Suprema corte fa discendere la conseguenza che agli oneri accessori cumulabili (interessi e rivalutazione) non si applica il regime giuridico delle obbligazioni pecuniarie, di modo che il solo pagamento del riscatto integrale si configurerà quale adempimento di una prestazione unitarie e l'insinuazione nel passivo della banca in liquidazione il credito in esame non sarà di natura privilegiata.

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