Contenzioso

Sicurezza, prevale l’attività svolta

di Luigi Caiazza

L’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi sanciti dalle norme di prevenzione contro gli infortuni e sull’igiene del lavoro deve tener conto delle funzioni esercitate in concreto, le quali, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza 14352/2018, con la quale ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un datore di lavoro, direttore del cantiere edile, responsabile di omicidio colposo nei confronti di un operaio che è stato investito dal crollo della parete dello scavo in cui si era introdotto.

I capi di imputazione riguardavano la mancata dotazione al lavoratore dei dispositivi individuali di protezione e alla mancata fornitura di appropriate istruzioni, anche in riferimento al divieto di accesso nello scavo.

Con un primo ricorso, sempre per Cassazione, è stata annullata la sentenza in quanto il giudice di merito «aveva fatto confusione sulle diverse figure del delegato» non avendo detto chiaramente quali fossero le posizioni di garanzia, tra datore di lavoro e preposto e non avendo tenuto conto della giurisprudenza della stessa Corte secondo cui il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti.

Qualora poi vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ognuno dei titolari di tale posizione.

Peraltro, soggiunge la Suprema corte, l’individuazione dei destinatari degli obblighi sulla prevenzione infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita formalmente al lavoratore.

Ciò, comunque, non esclude che gli obblighi di prevenzione possano essere trasferiti ad altri soggetti, a condizione che il relativo atto di delega, in base all’articolo 15 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, che sia espresso ed effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega secondo la prescrizione di legge.

La sentenza aggiunge che l’efficacia della delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta, per la sua validità, la forma scritta né «ad substantiam», né «ad probationem».

Ciò non toglie, tuttavia, che la delega delle funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi delega e il cui atto non potrà che essere «espresso, univoco e certo» risultante, in tal caso, solo dalla forma scritta.

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