Contenzioso

Per la tutela Inail basta la presenza di un rischio ambientale riconosciuto

di Silvano Imbriaci

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria Inail, accanto all'elenco delle malattie professionali cui fa riferimento l'articolo 3 del Dpr 1124/1965 (malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella allegato numero 4), e fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle per le quali sia dimostrata l'origine professionale (articolo 10, quarto comma, del Dlgs 38/2000), l'articolo 139 prevede l'obbligo di denuncia /segnalazione, da parte del medico che ne riconosca l'esistenza, delle malattie professionali indicate in un apposito elenco (da approvarsi con separato decreto ministeriale).

Tale denuncia ha valore conoscitivo-epidemiologico e ha finalità preventive, essendo destinata all'implementazione del registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.

L'inserimento di una attività lavorativa nell'ambito di quelle previste dall'articolo 139 in che modo deve essere valutato ai fini della determinazione dell'origine professionale della malattia che ha colpito il lavoratore?

È questo il tema affrontato dalla sezione lavoro della Cassazione del 5 aprile 2018, numero 8416, in un caso di decesso per tumore al polmone di un lavoratore che aveva esercitato per lungo tempo l'attività di verniciatore. Nella fase di merito, i giudici hanno negato l'origine professionale della malattia, nonostante la tabella relativa all'articolo 139 avesse previsto un nesso di elevata probabilità tra l'attività di verniciatore e il tumore al polmone, in quanto l'unica sostanza nociva della quale era stata provata l'esposizione era in realtà pacificamente non cancerogena.

La Corte riconosce che la previsione contenuta nell’elenco ha un rilievo sotto il profilo probatorio, nel senso che il lavoratore non deve dimostrare, a fronte di tale inserimento, di essere stato esposto a singole sostanze (cancerogene o meno), essendo tale prova già raggiunta (o meglio assorbita) dalla prova relativa allo svolgimento di quella particolare attività. In altri termini, il lavoratore ha un onere probatorio facilitato in punto di nocività dell'attività svolta, anche se non si può presumere l'esistenza della derivazione causale della malattia stessa. Sotto questo profilo deve considerarsi che in presenza di una malattia multifattoriale (come il tumore al polmone, che può essere originato da varie circostanze), ai fini del nesso di causalità, le varie cause concorrono in misura equivalente, purché abbiano concretamente cooperato anche solo al fine di creare una situazione di minor difesa tale da favorire l'azione dannosa degli altri fattori.

La vicenda, insomma, non può essere vista selezionando asetticamente le varie cause e la loro portata, ma ha bisogno di uno sguardo d'insieme, che ponga su un piano di astratta equivalenza i vari fattori patologici.

Quindi controversie in cui sia implicata una malattia multifattoriale:
a) se la malattia è tabellata, è sufficiente la prova dell'esposizione a un fattore cancerogeno previsto in tabella (si veda Cassazione 23653/2016);
b) se la malattia non è tabellata, è necessario acquisire la prova dell'elevata cancerogenicità dell'attività svolta.
L'unico modo che l'Inail ha, in presenza di questo materiale probatorio, per escludere il nesso eziologico è la prova certa della riconducibilità della malattia a un fattore estraneo rispetto all'attività lavorativa o comunque a un fattore extraprofessionale capace da solo di produrre l'infermità (Cassazione 23990/2015).

Secondo la Cassazione, dunque, ai fini dell'operatività della tutela assicurativa, è sufficiente l'indicazione di un rischio ambientale, derivante dal fatto di aver svolto quella specifica attività anche in relazione alle singole lavorazioni richieste. In questo senso, l'aver isolato l'attività di verniciatore come fattore causale in relazione alla malattia tumorale e il fatto che questa attività sia inserita nella tabella per effetto di valutazioni e giudizi alla stregua della migliore conoscenza tecnica ed esperienza medica (sulle sostanze utilizzate normalmente nelle vernici), di per sé costituiscono elementi idonei ad attribuire rilevanza eziologica al fattore professionale, in assenza di dimostrazione circa l'intervento decisivo di una causa esterna extra professionale (ad es. nel caso del tumore al polmone, il tabagismo), da sola capace in via esclusiva di determinare l'infermità lamentata.

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