Contenzioso

Prescrizione dei contributi Inps: atti interruttivi e prova dell’avviso di ricevimento

di Silvano Imbriaci

L'interruzione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) può realizzarsi, tra le altre cose, con atti stragiudiziali di costituzione in mora o con vere e proprie intimazioni di pagamento suscettibili di consolidarsi come titoli esecutivi con cui è possibile attivare un procedimento di riscossione forzata. La delicatezza e la rilevanza che l'istituto della prescrizione riveste in ambito previdenziale, nel senso della sottrazione della disponibilità della disciplina alle parti e della impossibilità di impedirne gli effetti una volta decorso il termine, assegna una particolare importanza al tema della prova della comunicazione/notifica dell'atto interruttivo.
L'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 19 aprile 2018, n. 9729 si occupa, a tale proposito, delle modalità con cui in sede processuale è possibile dare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del debitore della costituzione in mora. Da un punto di vista processuale il tema si snoda attraverso due diversi aspetti. Da una parte il regime della rilevabilità: l'eccezione di interruzione della prescrizione costituisce un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio, sempre che i fatti risultino documentati ex actis, ed è quindi esclusa dai limiti preclusivi di allegazione e prova che valgono per le eccezioni in senso stretto. Dunque, è sempre ammessa la documentazione attestante la prova dell'avvenuto ricevimento delle lettere di diffida già presenti nel materiale processuale, sia pure sotto forma di semplice allegazione. Sotto diverso profilo, l'atto di costituzione in mora spedito al debitore con raccomandata si presume giunto a destinazione, anche senza la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, in presenza cioè della sola attestazione della spedizione; sarà quindi onere del debitore contestare l'avvenuta ricezione o il contenuto dell'atto al fine di neutralizzare gli effetti dell'eccezione di interruzione della prescrizione. Sullo stesso principio si basa anche la recente Cassazione n. 4218/2018, in tema di comunicazione del verbale ispettivo quale atto interruttivo della prescrizione, affermando che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (in senso conforme Cass. Sez. Lav. n. 24054 del 25.11.2015; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15762 del 24.6.2013).
Per quanto riguarda, invece, la notificazione dell'atto impositivo (cartella di pagamento e/o avviso di addebito) si veda la recente Cassazione n. 4733/2018 secondo cui, in accordo con orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 9246/2015), l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del Codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. In particolare, nel caso di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del Codice civile, superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

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