Contenzioso

Accomandatari, per l’iscrizione nella Gestione commercianti va provata l’attività commerciale

di Mauro Pizzin

L’obbligo di iscrizione del socio accomandatario alla Gestione commercianti dell'Inps non può essere desunta da elementi di carattere presuntivo, non rilevanti sul piano previdenziale, ma va effettivamente provato lo svolgimento di un’attività commerciale da parte di quest'ultimo anche se si tratta dell'unico socio accomandatario di una Sas.

Il principio, espresso già in passato dalla giurisprudenza di legittimità (su tutte, Cassazione, sezione lavoro 3835/16 e 5210/17), è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza 10087/18, depositata ieri, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una socia accomandataria unica che era stata iscritta d'ufficio dall'Inps alla Gestione commercianti.

La Corte d'appello di Venezia aveva riconosciuto le ragioni dell'istituto di previdenza, secondo cui il socio accomandatario doveva essere iscritto nella gestione in questione in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. In questo contesto l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente andava, quindi, considerata “in re ipsa”.

Di diverso avviso la sentenza di ieri: per i giudici di legittimità, a cui la donna aveva fatto ricorso, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 203, della legge 662/96, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale «con carattere di abitualità e prevalenza». Una valutazione che nel caso concreto – secondo i giudici di legittimità – nella sentenza impugnata non è stata effettuata.

La sentenza n. 10087/18 della Corte di cassazione

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