Contenzioso

Precettabile chi sciopera senza preavviso

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nei servizi pubblici essenziali l’indizione di uno sciopero ad horas e senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge 146/90 (che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Il Consiglio di Stato (sentenza 2471/18, depositata ieri) ha precisato, in questi termini, che nel caso in cui tra il momento in cui viene proclamato lo sciopero e il momento in cui la misura di lotta ha effettivamente inizio non sussiste in concreto alcuna soluzione di continuità, l’autorità prefettizia è legittimata, in via di urgenza e a tutela dell’interesse della collettività alla fruizione del servizio pubblico essenziale, ad emanare un provvedimento di precettazione al lavoro che paralizzi lo stato di agitazione.

Ciò risulta lecito, ad avviso del Consiglio di Stato, anche se il contenuto del provvedimento ha una estensione tale da coinvolgere tutto il personale assegnato al servizio e tutti i turni di lavoro, di fatto equivalendo alla imposizione del divieto stesso di esercitare il diritto allo sciopero. A tale proposito, viene richiamato un autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se è stata esperita con esito negativo la procedura di composizione del conflitto di cui all’articolo 8 della legge 146/90, risulta ammissibile che l’ordinanza di precettazione, a garanzia delle prestazioni del servizio pubblico indispensabili alla collettività, possa arrivare ad imporre, sia pure per un periodo temporalmente limitato, il divieto di sciopero.

La particolarità della vicenda su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato risiede nel fatto che l’ordinanza di precettazione contro lo sciopero è intervenuta prima ancora che venisse portata a compimento la procedura di raffreddamento. I lavoratori dell’Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova avevano, infatti, indetto lo sciopero senza preavviso quando stava per avere inizio il servizio mattutino di trasporto locale. Non solo, dunque, non era stato osservato il termine minimo di 10 giorni di preavviso previsto dalla legge 146/1990, ma neppure vi era stato materialmente il tempo per portare avanti la procedura di composizione del conflitto. Per tale ragione, il Prefetto aveva emesso il provvedimento di precettazione senza dare pienamente corso alle fasi della desistenza e del tentativo di conciliazione.

Il Tar Liguria aveva censurato il mancato rispetto delle fasi procedimentali e annullato l’ordinanza, osservando che l’omissione del preavviso riverberava effetti solo sul piano disciplinare per i lavoratori coinvolti.

Di segno contrario è la valutazione del Consiglio di Stato, che rimarca come i promotori dello sciopero non possano invocare il mancato rispetto della procedura di raffreddamento ex lege 146/90 se loro stessi per primi non hanno osservato il termine di 10 giorni di preavviso previsto dalla medesima disciplina di legge.

Il mancato rispetto del periodo minimo di preavviso prima di dare impulso allo sciopero, conclude il Consiglio di Stato, non ha effetti solo sul piano della responsabilità disciplinare, ma si riverbera sul diritto stesso degli utenti alle prestazioni del servizio pubblico indispensabile. Ne deriva che è pienamente legittima l’ordinanza che paralizza lo sciopero anche in mancanza del previo completamento della procedura di composizione del conflitto.

La sentenza n. 2471/18 del Consiglio di Stato

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