Contenzioso

Sfruttamento di manodopera: controllo giudiziario dell'azienda revocato se gli illeciti sono eliminati

di Patrizia Maciocchi

Il rischio di reiterazione del reato di sfruttamento di manodopera non giustifica il mantenimento della misura cautelare del controllo giudiziario, se il datore ha regolarizzato i lavoratori e si è messo in linea con le norme antinfortunistiche. La Corte di Cassazione, con la sentenza 17939 del 20 aprile, conferma la condanna per il titolare di una azienda agricola per il reato di sfruttamento del lavoro, previsto dall'articolo 603-bis del codice del codice penale, ma accoglie il ricorso in merito alla richiesta di revocare la misura cautelare. Un'esigenza affermata dal Tribunale dopo la verifica delle condizioni di sfruttamento in cui venivano tenuti i lavoratori: dalla paga inadeguata ai mancati riposi.

Nell'elenco delle contestazioni anche l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza. Per i giudici c'era anche l'ulteriore elemento “dell'approfittamento dello stato di bisogno”, essendo gran parte dei braccianti clandestini e dunque disposti a lavorare in condizioni disagevoli. Il Tribunale aveva disposto il controllo giudiziario dell'azienda, una misura prevista anche dal nuovo codice antimafia che scatta quando c'è il rischio di infiltrazioni mafiose. Ma nel caso esaminato per la Cassazione la “precauzione” non è più necessaria. I giudici accolgono, infatti, la tesi del ricorrente secondo il quale non era più attuale l'esigenza della misura cautelare. Per la Suprema corte le argomentazioni del Tribunale, sul rischio di un aggravamento degli effetti del reato in conseguenza della libera disponibilità dell'azienda, non tenevano conto della documentazione prodotta dalla difesa sulla regolarizzazione dei lavoratori e l'adeguamento alle norme antinfortunistiche. Aspetti che avevano pesato nel disporre il controllo giudiziario per evitare il protrarsi della condotta incriminata.

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 20 aprile 2018 n.17939

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©