Contenzioso

Incentivi per chi assume disoccupati: il caso dell’ex amministratore della società

di Silvano Imbriaci

Con l’interessante pronuncia del 20 aprile 2018, n. 9898, la sezione lavoro della Corte di cassazione affronta il tema dell'accesso alle agevolazioni contributive (quelle previste dall’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990) per l’assunzione di lavoratori disoccupati, verificandone l’applicabilità nelle ipotesi in cui il lavoratore assunto nel periodo precedente abbia svolto la funzione di amministratore delegato della stessa società che poi ha chiesto l’incentivo per l'assunzione.

La questione, pur essendo chiaramente affrontata e risolta nell'ambito della specifica normativa di riferimento, offre comunque alcuni spunti di interesse, in quanto, come è noto, la legislazione in materia di incentivi all'assunzione, nel tempo e fino ai giorni nostri, si è interessata ai lavoratori titolari di trattamenti di disoccupazione o comunque disoccupati di fatto, nel breve o nel medio termine. Sotto questo profilo è utile ricordare che dopo la riforma Fornero (legge 92/2012) - che a decorrere dal 1° gennaio 2017 ha abrogato le liste di mobilità - e dopo la soppressione dei benefici di cui si occupa l'ordinanza in commento, ex articolo 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407 (ad opera dell'art. 1, comma 121, legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), sono comunque molti i lavoratori che possono beneficiare indirettamente delle politiche attive di promozione all'occupazione; ad esempio, i lavoratori in godimento dell'indennità NASpI, in quanto i datori di lavoro che li assumono a tempo pieno e indeterminato possono godere dell'incentivo economico introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99 e modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS 18 dicembre 2013, n. 175 , circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194); i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, come riportato nell'articolo 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 (circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111 ); i lavoratori assunti per effetto dell'Incentivo Occupazione Sud (decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 novembre 2016, n. 367 e successive modificazioni), per prestazioni lavorative che si svolgono nelle regioni del Mezzogiorno, purché si tratti giovani disoccupati tra i 16 e i 24 anni oppure di coloro i quali, alla data di assunzione, abbiano superato i 25 anni, ma, in tale ipotesi, oltre allo stato di disoccupazione, è richiesto anche che il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; le donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi – o da sei mesi se residenti in regioni ammissibili a finanziamenti UE oppure impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto (circolare INPS n. 111/2013).

In tutti questi casi si pone un problema di verifica dello stato di occupazione, e dunque la vicenda affrontata dalla Sezione Lavoro riacquisita tutta la sua attualità.

Il caso riguarda un lavoratore assunto come cameriere all'interno di una società nella quale, fino a qualche giorno prima, lo stesso aveva svolto la funzione di amministratore delegato (s.r.l.). Secondo il datore di lavoro, non poteva considerarsi ostativa al godimento dei benefici la precedente carica di amministratore, in quanto la stessa era stata svolta in modo assai saltuario e solo formalmente (nei fatti, ridotta alla sola convocazione dell'assemblea una volta l'anno), dando così vita ad una forma di collaborazione sporadica e non ad un rapporto di lavoro con regolare retribuzione (circostanza che invece avrebbe escluso lo stato di disoccupazione). In ogni caso, sempre secondo la prospettazione del datore di lavoro, l'immedesimazione organica sussistente tra amministratore e società avrebbe comunque impedito la formazione di un qualsiasi rapporto lavorativo, di qualsiasi natura, con la società, per cui l'amministratore (peraltro cessato dalla carica) poteva dirsi a tutti gli effetti lavoratore disoccupato.

La Sezione Lavoro muove da una diversa angolazione. Il presupposto per l'accesso al beneficio è la sussistenza di uno stato di disoccupazione in capo al lavoratore destinatario dell'assunzione (in alternativa alla sospensione del rapporto di lavoro per il tempo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Nello spirito della normativa incentivante, ha dunque una rilevanza ben marginale la qualificazione giuridica del rapporto svolto nei ventiquattro mesi antecedenti, essendo invece decisiva la percezione di un reddito: l'attività di amministratore delegato di società di capitali è un'attività che comunque è suscettibile di redditività (indipendentemente dall'effettivo atteggiarsi del rapporto) e dunque confligge anche logicamente con il concetto di disoccupazione richiesto dalla normativa incentivante.

L'ordinanza si annota anche per qualche indicazione utile in merito al regime sanzionatorio: pur essendo pervenuta la comunicazione della Sezione Circoscrizionale attestante la sussistenza degli elementi indicati nella richiesta di benefici, la Corte rileva che tale elemento non esclude l'applicazione del regime dell'evasione contributiva, in quanto non erano comunque emersi gli elementi idonei a svelare da subito l'attività di amministratore svolta dal lavoratore nel biennio precedente. L'omessa o infedele denuncia (ex art. 116, comma 8, lett. b della legge n. 388/00), infatti configura l'occultamento dei rapporti di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento (prova non raggiunta sulla base della semplice corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri obbligatori). In altri termini, anche attraverso la incompleta denuncia obbligatoria può essere raggiunto lo scopo di occultare l'effettiva esistenza dei presupposti dell'imposizione, anche se è presente il documento con cui si denuncia il credito contributivo.

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