Contenzioso

Processi lunghi, istanze anticipate

di Patrizia Maciocchi

L’indennizzo per l’eccessiva durata del processo, previsto dalla legge Pinto, può essere chiesto anche durante il giudizio. La Corte costituzionale (sentenza n. 88 depositata ieri) ha censurato l’articolo 4 della legge 89/2011 nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione anche nel corso del procedimento in cui è maturato il ritardo irragionevole. Un verdetto che arriva come risposta a quattro ordinanze interlocutorie, con le quali la Cassazione ha sollevato la questione di costituzionalità.

La norma censurata, nel significato divenuto ormai “diritto vivente”, condiziona, a pena di inammissibilità, la proponibilità della domanda, alla definizione del processo.

La Consulta, analizzando una questione analoga (sentenza 30/2014 ) aveva sollecitato l’intervento del legislatore, considerando il differimento della domanda un pregiudizio all’effettività del rimedio: un monito al quale non ha fatto seguito un intervento risolutivo. Né il vulnus costituzionale, riscontrato, può dirsi superato dai rimedi preventivi introdotti dalla legge di Stabilità del 2016 (legge 208/2015), che ha modificato la Pinto. Disposizioni limitate ai processi che al 31 ottobre 2016 non avessero ancora “sforato” e non fossero stati decisi e dunque inapplicabili alle altre ipotesi.

Le innovazioni, tarate sulle diverse tipologie processuali (civile, penale, amministrativo ecc.), consistono o nell’impiego di riti semplificati, già previsti dall’ordinamento o nella formulazione di istanze acceleratorie. Ma non risolvono il problema. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha chiarito che i rimedi preventivi, eventualmente associati agli indennitari, sarebbero anche preferibili, ma sono inadeguati nei paesi dove esistono già violazioni legate alla durata dei procedimenti.

A questo la Consulta aggiunge che i rimedi non vincolano il giudice rispetto alla richiesta, restando tra l’altro «ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» (articolo 1-ter, comma 7, della legge Pinto modificata).

Rinviare alla conclusione della causa l’unico strumento “riparatorio” rende irragionevole una disciplina tesa a garantire un diritto. Appurata l’incostituzionalità, non sanabile in via interpretativa, tanto più quando sono in gioco diritti fondamentali, la Corte è comunque tenuta a porvi rimedio, a prescindere da quanto prevede o non prevede la norma.

Ancora una volta tocca al giudice garantire la tutela e il legislatore dovrà celermente, se occorre, disciplinare. «Spetterà, infatti – si legge nella sentenza – da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

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